Adeegso tilmaantan si aad u carrabbaabdo ama ugu samayso link qoraalkan http://hdl.handle.net/2307/6074
Cinwaan: Trust e contratto di fiducia nell'ordinamento italiano
Qore: Cerri, Francesca
Tifaftire: Mazzamuto, Salvatore
Taariikhda qoraalka: 6-May-2011
Tifaftire: Università degli studi Roma Tre
Abstract: Il trust è uno dei principali istituti del diritto inglese. La Convenzione de L’Aja del 1° luglio 1985, ratificata dall’Italia con la l. 16 ottobre 1989, n. 364 (entrata in vigore il 1° gennaio 1992) ha reso l’istituto oggetto di una disciplina positiva da parte del nostro ordinamento. All’indomani della ratifica occasione di dialogo, o meglio di scontro, è stato proprio il grado di penetrazione dell’istituto anglosassone nel nostro ordinamento. In particolare, si è indagata la possibilità di configurare un trust interno facendo leva sulle disposizioni contenute nella Convenzione. Il sintagma «trust interno» qualifica quel trust in cui tutti i significant elements sono italiani eccezion fatta per la legge regolatrice. L’attuale dibattito dottrinale e giurisprudenziale sull’ammissibilità del trust interno è, tuttavia, destinato a esaurirsi a seguito dell’introduzione, nel nostro ordinamento, del contratto di fiducia, prevista dall’art. 12 del disegno di legge comunitaria 2010. L’art. 12 contiene la delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti la disciplina del contratto di fiducia che verrà inserita nel Codice civile e, precisamente, all’interno del titolo III (Dei singoli contratti) del libro IV (Delle obbligazioni). L’introduzione del nuovo istituto risponde alla crescente domanda di prestazioni legali inerenti a operazioni fiduciarie registrata, nell’ultimo decennio, dal mercato italiano. Il disegno di legge definisce il nuovo negozio il «contratto con cui il fiduciante trasferisce diritti, beni o somme di denaro specificamente individuati in forma di patrimonio separato ad un fiduciario che li amministra, secondo uno scopo determinato, anche nell’interesse di uno o più beneficiari determinati o determinabili». Alla luce dei criteri direttivi e dei principi dettati dall’art. 12, due si rivelano essere le alternative adottabili dal conditor per forgiare uno strumento in grado di competere con il trust de L’Aja. La prima evoca la regolamentazione di un negozio fiduciario che, inverato dal diritto civile e da quello commerciale, si ponga quale contratto atipico di affidamento fiduciario; la seconda consiste nell’adozione di un modello che si ispiri all’istituto francese della fiducie. E’ ancora presto per comprendere quale delle due vie il nostro legislatore sceglierà di percorrere in adempimento della delega conferitagli dall’art. 12 del disegno di legge comunitaria 2010. Al riguardo si rivela, dunque, utile il confronto della delega con le normative che potrebbero assurgere a modelli per il legislatore italiano: la fiducie francese e l’affidamento fiduciario sammarinese.
URI : http://hdl.handle.net/2307/6074
Xuquuqda Gelitaanka: info:eu-repo/semantics/openAccess
Wuxuu ka dhex muuqdaa ururinnada:X_Dipartimento di Diritto Europeo. Studi Giuridici nella dimensione nazionale, europea, internazionale
T - Tesi di dottorato

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