Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2307/6029
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dc.contributor.advisorCarnevale, Paolo-
dc.contributor.authorTorturro, Andrea-
dc.date.accessioned2018-07-12T15:32:56Z-
dc.date.available2018-07-12T15:32:56Z-
dc.date.issued2016-05-16-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2307/6029-
dc.description.abstractLa ricerca trae spunto dall’osservazione che talune leggi (che potrebbero definirsi costituzionalmente sospette) sollecitano un controllo particolarmente rigoroso di legittimità costituzionale, il c.d. scrutinio stretto. Tanto le leggi, quanto il tipo di controllo (e il suo rapporto con la presunzione di illegittimità costituzionale) costituiscono l’oggetto dello studio. “Scrutinio stretto” costituisce la traduzione, infelice in quanto troppo letterale, dell’inglese strict scrutiny, che la Corte Suprema federale statunitense utilizza da circa settanta anni e che, in quell’esperienza, ha un suo significato preciso, del quale ci si occupa nel primo capitolo. Si tratta del più severo di tre standard di controllo utilizzati dai giudici federali quando si trovano a verificare la legittimità costituzionale di disposizioni che discriminino sulla base di una c.d. classificazione sospetta (tra cui, per esempio, la razza), per possibile violazione della Equal Protection Clause, o che limitino un diritto ritenuto di particolare pregio (tra cui, ma non solo, quelli garantiti dal Primo emendamento). In questi casi, si ribalta la presunzione di validità che assiste le valutazioni del legislatore e, ai fini del rigetto della questione, è necessario verificare che la norma persegua un interesse pubblico impellente e che sia strettamente proporzionata al raggiungimento dell’obiettivo. Nel secondo capitolo, si cerca di riassumere «lo stato delle cose» nell’ambito della giurisprudenza costituzionale italiana, indicando per quali categorie di leggi la Corte 2 dichiara di praticare un controllo di legittimità più severo e cercando di verificare quali siano i meccanismi di giudizio di volta in volta utilizzati. Da un punto di vista meramente descrittivo, si può ricordare che la Corte costituzionale ha incluso, nel novero delle leggi sospette, un insieme piuttosto ampio e almeno apparentemente eterogeneo di ipotesi: leggi-provvedimento; leggi di sanatoria di atti amministrativi; leggi retroattive e di interpretazione autentica; leggi che discriminano sulla base di una delle categorie sospette di cui all’art. 3, primo comma, Cost.; leggi di attrazione in sussidiarietà legislativa; leggi che incidono su diritti inviolabili; leggi che derogano al criterio di competenza territoriale nella giustizia amministrativa. La Corte non ha specificato in cosa consista tale scrutinio rigoroso: talvolta sembra trattarsi di un mero artificio retorico; altre volte esso viene contrapposto al controllo di «non manifesta irragionevolezza». Solo in alcune limitate ipotesi il Giudice costituzionale si è spinto a individuare precisi test di giudizio per singole categorie di leggi sospette. Nel capitolo terzo, premessa qualche osservazione di carattere teorico, si propone una ricostruzione complessiva della giurisprudenza illustrata nel capitolo precedente, quanto ai presupposti e alle modalità del giudizio, e alla possibile esistenza, anche al di fuori dei casi di «scrutinio stretto», della già citata presunzione di illegittimità costituzionale (riproduzione di normativa abrogata mediante referendum popolare, previsione di sanzioni penali in misura fissa, deroga alla retroattività della lex mitior, violazione del giudicato costituzionale). In estrema sintesi: da un lato, non in tutti i casi di «scrutinio stretto», la Corte parte da una presunzione di illegittimità; si pensi, a titolo meramente esemplificativo, al fatto che la Corte non ha mai asserito l’esistenza di limiti di carattere generale all’ammissibilità di leggi-provvedimento, avendo anzi affermato che queste ultime «non sono precluse in via di principio». Dall’altro lato, vi sono casi di (sostanziale) presunzione di illegittimità senza che il giudice costituzionale faccia riferimento allo scrutinio stretto. Si suggerisce, inoltre, che il sospetto di invalidità (che sia tale o no da provocare una presunzione sfavorevole) possa essere collegato all’eccezionalità rispetto alle linee assiologiche del costituzionalismo moderno (separazione dei poteri e garanzia dei diritti) o comunque a regole assiologicamente qualificate. Nel capitolo conclusivo, infine, si prova ad ipotizzare qualche conseguenza concreta derivante dall’accettazione della nozione di presunzione di illegittimità costituzionale, con riferimento all’attività degli organi coinvolti, a vario titolo, nel procedimento di formazione delle leggi e nel successivo controllo su di esse (Parlamento, Presidente della Repubblica, giudici comuni, Corte costituzionale).it_IT
dc.language.isoitit_IT
dc.publisherUniversità degli studi Roma Treit_IT
dc.subjectCorte costituzionaleit_IT
dc.subjectScrutino strettoit_IT
dc.subjectLegittimità costituzionaleit_IT
dc.subjectPresunzione illegittimitàit_IT
dc.titleScrutinio stretto e presunzione di illegittimità nel controllo sulle leggiit_IT
dc.typeDoctoral Thesisit_IT
dc.subject.miurSettori Disciplinari MIUR::Scienze giuridiche::DIRITTO COSTITUZIONALEit_IT
dc.subject.isicruiCategorie ISI-CRUI::Scienze giuridiche::Lawit_IT
dc.subject.anagraferoma3Scienze giuridicheit_IT
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
dc.description.romatrecurrentDipartimento di Giurisprudenza*
item.languageiso639-1other-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextrestricted-
Appears in Collections:Dipartimento di Giurisprudenza
T - Tesi di dottorato
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