Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: http://hdl.handle.net/2307/5254
Titolo: Il danno non patrimoniale fra ordinamento interno e suggestioni europee
Autori: Zecchin, Francesco
Parole chiave: danno non patrimoniale
Data di pubblicazione: 18-apr-2012
Editore: Università degli studi Roma Tre
Abstract: Negli ultimi decenni il danno non patrimoniale ha rappresentato una delle figure a cui va attribuito un ruolo decisivo nel fenomeno della progressiva estensione dell’ambito di operatività della responsabilità civile, la quale da istituto residuale finalizzato alla protezione dei diritti soggettivi è divenuta sempre più strumento principale di tutela in via risarcitoria non solo di un sempre maggior numero di interessi economici, ma anche di prerogative attinenti alla sfera della persona. Con riferimento a questa seconda ipotesi il dato positivo - rectius l’art. 2059 c.c. - si presentava fortemente restrittivo e pertanto è stato messo in discussione, inizialmente cercando di farne dichiarare l’illegittimità costituzionale e in un secondo tempo, vista l’impercorribilità della prima strada, attraverso una emancipazione «indiretta» del rinvio alla legge contenuto nella norma. La questione ha coinvolto non solo la dottrina, ma anche la giurisprudenza, che negli ultimi tempi ha identificato nei diritti inviolabili dell’uomo riconosciuti dall’art. 2 Cost. la chiave di volta del sistema, perché ove ad essere leso sia uno di questi, il risarcimento del danno non patrimoniale deve essere garantito. Con riferimento alle ipotesi in cui tale pregiudizio sia occasionato da un fatto illecito il rispetto del principio ha indotto una rilettura costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c. Il rinvio alla legge contenuto nella norma aveva rappresentato la sintesi di un dibattito in ordine alla risarcibilità del danno non patrimoniale che risale alla promulgazione del codice civile del 1865 e aveva trovato un primo riscontro legislativo in senso favorevole, anche grazie al superamento della concezione del danno cui si riferiva la Differenztheorie, nell’art. 185, comma 2, del codice penale del 1930. Con il nuovo codice civile si era passati da una tipicità legata al fatto di reato - fondata sulla combinazione bene violato e modalità della lesione - ad una tipicità di stampo civilistico - basata esclusivamente sulla rilevanza dell’interesse offeso. Questa conformazione iniziò ad essere tuttavia percepita in contrasto con la Costituzione perché in assenza di una fattispecie delittuosa ovvero di un’espressa previsione di legge i diritti inviolabili della persona da essa riconosciuti venivano tutelati esclusivamente per le conseguenze pecuniarie causate dalla loro lesione. In un primo momento l’attenzione si concentrò sull’art. 32 Cost. e il danno biologico finì per essere risarcito quale pregiudizio non patrimoniale volto a offrire tutela alla salute in senso oggettivo quale predicato di ogni persona e slegato dalle conseguenze economiche o morali che la lesione potrebbe comportare, risultato cui si è giunti anche in un ordinamento antipodico rispetto al nostro come quello inglese attraverso il risarcimento della Loss of Amenities e della Psychiatric Injury. Tale percorso divenne l’archetipo cui guardare per offrire tutela alla persona nella sua completezza e fu perciò riproposto in relazione anche agli altri diritti dell’uomo protetti dall’art. 2 Cost. A questo proposito l’ipotesi di valutare, sulla falsariga dell’impostazione dei Torts in Common Law, la rilevanza costituzionale riferendosi al danno conseguenza sembrò porsi in contrasto col dato positivo e le Sezioni Unite della Corte di cassazione avallarono la proposta di guardare invece all’interesse leso: se questo è ascrivibile fra i diritti inviolabili dell’uomo riconosciuti dall’art. 2 Cost. il rinvio contenuto nell’art. 2059 c.c., essendo la Carta fondamentale a tutti gli effetti una legge seppur del più alto rango, deve ritenersi soddisfatto. Tale interpretazione ha permesso di mantenere, in continuità col passato, nel solco della tipicità le ipotesi in cui il danno non patrimoniale da fatto illecito è risarcibile, ma ha imposto il passaggio da una tipicità di natura casistica ad una tipicità a previsione generale rinforzata, visto che il diritto inviolabile della persona dovrà essere riconosciuto da una «norma generale» di rango costituzionale. Il più delle volte questa sarà rappresentata dall’art. 2 Cost., il quale, affinché tale costruzione dogmatica possa funzionare, non potrà essere perciò inteso, come del resto lo stesso diritto che alla categoria di quelli inviolabili appartiene, quale «clausola generale» meramente recettiva dei valori emergenti nella società. Così configurato il danno non patrimoniale - e non la persona, che a ben guardare rispetto all’assiologia costituzionale è tutelata in maniera più intensa del patrimonio - viene risarcito in ipotesi meno frequenti rispetto a quello patrimoniale, ma ciò sembra trovare nel “dovere della tolleranza che la convivenza impone” - più incisivo nel caso dei pregiudizi non economici vista la peculiare funzione del loro risarcimento - la propria ratio, giacché se il principio di solidarietà è in grado di istituire il filtro della «gravità della lesione» e quello della «serietà del pregiudizio» quando ad essere offesi sono diritti inviolabili della persona, a fortiori sembra presentarsi ragione sufficiente per negare tout court la risarcibilità del danno non patrimoniale quando il valore uomo non sia stato intaccato perché la lesione di uno di questi ultimi manca. La novità rappresentata dalla Costituzione è in grado di incidere anche nella disciplina delle ipotesi in cui il danno non patrimoniale è causato dalla violazione di un rapporto obbligatorio. A questo fine però, dal punto di vista dogmatico, occorre superare la concezione tradizionale per cui l’obbligazione veniva costruita sul paradigma della proprietà a favore di una teorizzazione che valorizzi la correlatività funzionale di debito e credito dando così rilievo non solo al comportamento dovuto, ma anche al risultato atteso. Proprio questa sembra la prospettiva che risulta dal c.c. e segnatamente anche dall’art. 1174 c.c. il quale tuttavia, nonostante ammetta la possibilità che il risultato atteso possa essere funzionale alla soddisfazione di un interesse non patrimoniale del creditore, distinguendo i due piani sembra escludere che l’interesse entri nella struttura del rapporto obbligatorio e imponendo che la prestazione debba essere suscettibile di valutazione economica pare assestare l’obbligazione al livello degli affari. Tale assunto sembra trovare una conferma nelle disposizioni riguardanti la fase patologica dell’obbligazione in cui il danno risarcibile viene individuato dall’art. 1223 c.c. utilizzando parametri di evidente natura economica («perdita subita» e «mancato guadagno»), il che induce a concludere nel senso della generale irrisarcibilità del danno non patrimoniale da inadempimento, principio a cui anche il Common Law sembra ultimamente ispirarsi nell’individuazione delle ipotesi in cui una non-pecuniary losses causata da breach of contract può essere risarcita. L’obbligazione tuttavia negli ultimi anni ha iniziato ad essere intesa come un rapporto complesso non più appiattito sulla sola prestazione. Esistono infatti, grazie ad una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 1175 c.c., una serie di obblighi di protezione in capo a debitore e creditore finalizzati a preservare il patrimonio e la persona dell’altro contraente dal rischio specifico di danno sorto in virtù della particolare relazione in cui sono coinvolti i due soggetti. Con riferimento al dovere di non danneggiare la persona dell’altra parte gli obblighi di protezione sembrano trovare nell’art. 2 Cost. non solo la loro fonte generativa, ma anche la loro determinazione di contenuto, dato che per sopperire alla genericità cui il riferimento alla persona può indurre la strada privilegiata sembra essere, così come avvenuto per la responsabilità aquiliana, quella di guardare ai diritti inviolabili dell’uomo da questa norma riconosciuti. Attraverso gli obblighi di protezione viene perciò garantito, dando coerenza all’intero sistema della responsabilità civile, che dalla lesione di un connotato imprescindibile della persona causato dall’inadempimento sorgerà il diritto al risarcimento del relativo danno non patrimoniale. Peraltro quest’ultimo, a differenza che nelle ipotesi di illecito aquiliano, se la prestazione era funzionale alla soddisfazione di un diritto inviolabile dell’uomo - come è ad es. nella maggior parte dei casi nel rapporto fra medico e paziente in ordine alla salute -, dal punto di vista del contenuto, essendo calato in un rapporto obbligatorio, sembra dover includere non solo l’appartenenza, ma anche la spettanza. Gli obblighi di protezione tuttavia non sono in grado di dare copertura anche agli interessi voluttuari cui obbligazione può essere funzionale. Il più delle volte ipotesi del genere si hanno in presenza di un contratto, che tuttavia ancor più dell’obbligazione in generale viene definito come rapporto di natura patrimoniale (art. 1321 c.c.). Da parte di alcuni è stato suggerito di riferirsi alla c.d. causa concreta per offrire dignità strutturale a questa categoria di interessi, ma la figura non sembra mostrare sufficienti garanzie di affidabilità. Da questo punto di vista molto più attendibile si presenta invece la clausola penale, peraltro ontologicamente concepita quale strumento per modellare il contratto rispetto alle esigenze anche non patrimoniali che ne hanno sollecitato la conclusione. Nell’indagine, da ultimo, essere viene considerato il fatto che il nostro è un ordinamento continuamente sottoposto alle influenze di matrice origine europea, nella loro variante pattizia ed istituzionale. Con riferimento alla CEDU il problema è quello della possibilità che dalla lesione di un diritto in essa predicato, a livello nazionale potrebbe non conseguire il risarcimento del danno non patrimoniale, laddove dinnanzi alla Corte di Strasburgo potrebbe invece essere riconosciuto il non-pecuniary damages quale voce della just satisfaction. Lo iato trova la propria ragione nel fatto che la nostra Consulta ha da ultimo attribuito alla Convenzione il rango di fonte sub-costituzionale, ragion per cui dalla lesione di un diritto in essa enunciato seguirà il risarcimento anche del danno non patrimoniale solo ove questo per la nostra Costituzione si presenti inviolabile, condizione che ad esempio non si verifica in ordine al diritto di proprietà, prerogativa che, a differenza del sistema CEDU, secondo il nostro ordinamento sembra potersi di regola ascrivere fra i diritti fondamentali e solo eccezionalmente, quando il rapporto fra bene e suo titolare è funzionale allo sviluppo della personalità come nel caso dell’abitazione, fra quelli protetti dall’art. 2 Cost. Se però si rammenta la funzione che ricopre la just satisfaction e si riflette sul fatto che il più delle volte a venire in considerazione non è l’an di tutela, bensì il quomodo, profilo che sembra poter rientrare in quel «margine di apprezzamento» cui la stessa Corte EDU si ispira, la questione pare assumere contorni meno problematici e non svilire eccessivamente il ruolo della Convenzione, perché essa continua a svolgere a pieno titolo il suo compito di stimolo nei confronti della nostra Corte costituzionale nel dettagliare il contenuto dell’art. 2 Cost. In relazione all’ordinamento comunitario ciò che pare risolutivo della questione è invece il principio della distribuzione delle competenze. Premesso che la responsabilità civile non compare fra le materie rispetto alle quali vi è stata una cessione di sovranità, non ci si potrà riferire alla vigente Carta dei diritti dell’Unione Europea quale normativa in cui sono elencati diritti inviolabili della persona la cui lesione, adottando il nostro sistema, darebbe il via al risarcimento del danno non patrimoniale. D’altra parte nella stessa Carta di Nizza (art. 51, § 1) e nel Trattato di Lisbona (art. 6) è precisato che quel documento è richiamabile solo nella materie di competenza dell’UE. A proposito di queste, laddove una norma comunitaria preveda il risarcimento del danno non patrimoniale - come ad es. nell’art. 12 Reg. 261/04 - il giudice comune nel decidere la controversia sarà tenuto a disporlo, ma queste ipotesi rispetto alla regola generale del nostro ordinamento, nella logica dualistica fatta propria dalla nostra Consulta, avranno esclusivamente un valore pseduo-comparatistico utile nell’opera di costruzione di una disciplina comune europea della responsabilità civile che, ancor più nella materia del danno non patrimoniale visti gli interessi coinvolti, sarebbe auspicabile fosse improntata non al principio della competizione, ma a quello dell’armonizzazione fra gli ordinamenti.
URI: http://hdl.handle.net/2307/5254
Diritti di Accesso: info:eu-repo/semantics/openAccess
È visualizzato nelle collezioni:X_Dipartimento di Diritto dell'Economia ed Analisi Economica delle Istituzioni
T - Tesi di dottorato

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