Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2307/5252
Title: Garanzie di innocenza
Authors: Bettamio, Marcelo
Keywords: libertà
diritto difesa
prescrizione
innocenza
Issue Date: 19-Mar-2012
Publisher: Università degli studi Roma Tre
Abstract: Le prime teorizzazioni scientifiche sulla presunzione d’innocenza nascono nel periodo illuminista per opera di grandi autori che pongono in essere un’aspra polemica contro un sistema giudiziario irrazionale, governato dalle più tenebrose passioni individuali e sociali, da residui magici e da barbariche forme di violenza. Tra i più illustri sostenitori di questo movimento di idee, che tra l’altro cerca anche di porre la presunzione d’innocenza come cardine dell’intero ordinamento processuale, troviamo Cesare Beccaria. Possiamo dire che Beccaria fu il manifesto “puro” dell’Illuminismo penale al quale avrebbero attinto pensatori, sovrani, legislatori e che avrebbe trasformato il volto dello ius criminale. Attualmente invece ci si chiede se possa essere tracciata, una linea di confine per separare l’esigenza di “perfezionare” l’accertamento processuale dalla necessità di non vanificare la tutela del “potenziale innocente”. Si parla ormai da tempo di “scoperta della vittima” per denotare la nuova centralità che questa figura è venuta assumendo nell’ambito del diritto e del processo penale. E in effetti questi soggetti oggi legittimamente “premono” sul processo, concretizzando e amplificando il “bisogno di pena” che permea la società moderna. Oggi le vittime dei reati tendono a rivendicare autonome forme di tutela giurisdizionale che si affiancano alla tradizionale protezione offerta dal pubblico ministero, in aperta controtendenza rispetto alla concezione “paternalistica” che individua in questo soggetto l’esclusivo latore delle pretese di giustizia di colui che, non bisogna dimenticarlo, resta il “naturale antagonista” dell’imputato. Inoltre, Il divieto di equiparare l’imputato al colpevole, sotteso alla presunzione di non colpevolezza, rischia di essere compromesso da una distorta informazione sul processo. Non bisogna infatti sottovalutare il ruolo svolto dalla notizia intesa come “sanzione atipica”. Informare l’opinione pubblica in ordine a un determinato processo significa, infatti, produrre nel contesto sociale possibili effetti pregiudizievoli nei confronti dell’imputato. Ne deriva che il divieto di punire prima della condanna definitiva verrebbe infranto da quella sorta di “punizione collettiva”, di “gogna mediatica” a cui l’imputato potrebbe essere sottoposto a seguito della divulgazione delle notizia come successe per il caso Tortora. Di contro, invece, con riferimento ai reati associativi come quelli perpetrati dalla criminalità organizzata, è ormai invalsa la tendenza a costruire fattispecie penali modellate su differenti metodologie processuali e investigative; il c.d. doppio binario. Sempre molto più labile in questi casi l’applicazione della presunzione di non colpevolezza. Ne è un esempio il meccanismo della “circolazione” del curriculum criminale tra i procedimenti penali introdotto dalla legge n. 155 del 2005, una sorta di mina vagante che appare suscettibile di produrre, nel giudice come nella pubblica opinione, una presunzione di colpevolezza nei confronti dell’imputato. In ogni caso, è necessario sottolineare che la Corte europea dei diritti umani ha considerato illegittima la privazione della libertà personale di presunti terroristi fondata unicamente su precedenti penali specifici, e non sulle mere pendenze giudiziarie, lasciando così intendere che via sia una sorta di implicito divieto di prendere in considerazione a tali fini gli accertamenti in itinere, una prospettiva che sarebbe censurabile alla luce dell’attuazione del principio della presunzione di non colpevolezza.
URI: http://hdl.handle.net/2307/5252
Access Rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
Appears in Collections:X_Dipartimento di Diritto dell'Economia ed Analisi Economica delle Istituzioni
T - Tesi di dottorato

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