Adeegso tilmaantan si aad u carrabbaabdo ama ugu samayso link qoraalkan http://hdl.handle.net/2307/5124
Cinwaan: La cooperazione colposa
Qore: Raffa, Arianna
Tifaftire: Trapani, Mario
Taariikhda qoraalka: 27-May-2015
Tifaftire: Università degli studi Roma Tre
Abstract: L’interesse per l’istituto della cooperazione colposa, che sarà oggetto della presente trattazione, deriva dal fatto che lo stesso involge problematiche la cui soluzione, lungi dal rilevare su un piano meramente dogmatico, condiziona la rilevanza penale stessa di alcuni comportamenti caratterizzati dalla interazione tra più soggetti, tanto che, in una prospettiva de iure condito, sarà tracciata – anche sulla scorta dell’esperienza giurisprudenziale – una corretta lettura della norma; de iure condendo, dovrà invece verificarsi l’opportunità di una abrogazione o, quantomeno, rimodulazione dello stesso. La disciplina di cui all’art. 113 c.p. è stata introdotta per la prima volta, in una logica repressiva, dal legislatore del ‘30, posta la ritenuta incompatibilità, fino ad allora, del previo concerto, caratteristico del fenomeno concorsuale, con l’elemento psicologico della colpa. Nonostante l’espressa codificazione, la norma in esame, considerata comunque come una forma di concorso improprio, è stata paradossalmente definita, per un verso, una disposizione inutile, in quanto nella stessa sarebbero sussumibili fatti già penalmente rilevanti secondo una norma incriminatrice di parte speciale; per altro verso, una disposizione pericolosa, per la sua attitudine ad estendere l’incriminazione a fatti che sarebbero altrimenti atipici. L’elaborato si prefigge pertanto l’obiettivo di valutare la fondatezza di tali affermazioni, verificandone l’eventuale effettivo contrasto con i principi che permeano il sistema penale. E a tali esiti potrà pervenirsi attraverso l’individuazione (oltre che dei requisiti comuni all’art. 110 c.p.) dell’elemento caratterizzante l’art. 113 c.p. Quest’ultimo viene rinvenuto, secondo un primo orientamento più fedele alla teoria normativa della colpa, nella violazione di una regola cautelare. Affinché, tuttavia, il fatto in contrasto con quest’ultima non sia già colposo ai sensi della fattispecie incriminatrice di parte speciale e al fine quindi di riconoscersi un margine di autonomia all’art. 113 c.p., emancipandolo dalla sua definizione di norma inutile, taluno ha ipotizzato che la norma in esame tipizzerebbe nuove regole cautelari c.d. relazionali, tipiche di organizzazioni complesse caratterizzate dal lavoro in équipe, e che impongono il controllo sull’operato altrui. Secondo un’altra impostazione l’elemento caratterizzante l’art. 113 c.p. sarebbe invece da rinvenire in un legame psicologico che avvince le condotte dei concorrenti e che è variamente modulato, ora nella mera prevedibilità dell’altrui condotta, comprensibilmente di più difficile accertamento a fronte di condotte tra loro non concomitanti; ora nella consapevolezza di aderire ad un fatto altrui colposo o, ancora, ad un mero fatto materiale altrui. La analisi di questi elementi consentirà a sua volta, di affrontare due delle questioni più rilevanti in tema di cooperazione colposa: da un lato, la distinzione con il concorso di cause colpose indipendenti ex art. 41 c.p., la cui soluzione rileva non solo ai fini dell’applicazione della disciplina concorsuale di cui agli artt. 111 ss. c.p., ma anche per taluni risvolti applicativi quali, ad esempio, l’estensione della querela ex art. 123 c.p. a tutti i concorrenti nella sola ipotesi di concorso colposo; dall’altro, la funzione svolta dall’art. 113 c.p., questione che vede contendersi il campo tra due orientamenti. Per coloro che riconoscono struttura di reati causalmente orientati a tutti i reati colposi (per cui è tipica ogni condotta per il solo fatto di aver causalmente determinato l’evento vietato), la disposizione avrebbe il mero scopo di disciplinare, rendendo applicabili le norme sul concorso, condotte già tipiche ai sensi della fattispecie di reato costruita secondo un modello monosoggettivo di autore. Altra parte della dottrina e la giurisprudenza prevalente, riconoscono invece alla disposizione in esame un’indubbia funzione incriminatrice, almeno con riguardo ai reati di mera condotta e, soprattutto, a quelli a forma vincolata. In questi casi, infatti, per il tramite della disposizione de qua, assumerebbero rilevanza penale contributi di per sé atipici, la cui pericolosità, astratta ed indeterminata, diventa attuale solo incontrando la condotta colposa altrui, soprattutto in ipotesi di comportamenti tra loro non concomitanti che difficilmente possono considerarsi ex se colposi, ma che, uniti tra loro, determinano un innalzamento del rischio e la conseguente necessità di accrescimento delle cautele. È ciò che di frequente accade, come si accennava, in contesti caratterizzati da strutture organizzative in cui operano, con attività tra loro sincroniche o diacroniche, una pluralità di soggetti ed in particolare nell’attività medico-chirurgica d’équipe. In queste ipotesi, in cui si determina uno svuotamento del principio di affidamento per insorgenza di specifici obblighi relazionali volti alla neutralizzazione o al controllo di comportamenti scorretti altrui, l’art. 113 c.p. rivela la sua forza di norma incriminatrice, rispetto alla quale verrà valutato l’eventuale contrasto con i principi di legalità della fattispecie penale, di frammentarietà e di colpevolezza. In relazione ai citati contesti di interazione, uno sguardo sarà volto all’incidenza provocata dalla previsione di cui all’art. 3 della Legge c.d. Balduzzi: ci si chiederà, infatti, se la consistenza della prevedibilità ed evitabilità e, conseguentemente, l’esigibilità da parte del sanitario di una condotta di attivazione nei confronti di un altro soggetto, assumano contorni diversi alla luce del fatto che il parametro delle linee guida e delle buone pratiche imponga comportamenti standardizzati e diversificati in ragione della specializzazione di ognuno. Rispetto ai reati causalmente puri, infine, è stata da taluno rivalutata la funzione incriminatrice anche rispetto a condotte di mera agevolazione dell’altrui fatto colposo che non possiedono di per sé ruolo condizionale rispetto all’evento. A fronte della riconosciuta forza estensiva della punibilità rivelata dall’art. 113 c.p., sarà allora valutata l'opportunità de iure condendo, di eliminare o, quanto meno, modificare l'istituto del concorso colposo. In proposito sarà osservato come un'eventuale abrogazione del solo art. 113 c.p. si rivelerebbe comunque un intervento di modesta portata se solo si considera la presenza, nella parte generale del codice penale vigente, di altre clausole dotate di efficacia estensiva della punibilità, che presentano anch’esse profili di incompatibilità con i canoni di frammentarietà, proporzione e necessità del controllo penale. Dovrebbe allora ipotizzarsi un intervento di revisione di entità ben più ampia, che coinvolga, a monte, le tecniche normative adottate dal legislatore del 1930 a proposito delle c.d. forme di manifestazione del reato in generale di cui la norma sulla cooperazione colposa rappresenta forse, a dispetto delle apparenze, la sfaccettatura meno ambigua. Non può, d’altra parte, non prendersi atto della frequente applicazione dell’istituto nella prassi giudiziaria che, come si vedrà, ha elaborato il concetto di «intreccio cooperativo» quale irrinunciabile connubio tra elemento psicologico ed elemento normativo idoneo a rendere “consapevolmente comune” a tutti i concorrenti nel medesimo reato il rischio sotteso alle singole regole cautelari direttamente o indirettamente violate. In questo senso, l’istituto della cooperazione colposa, de iure condito, sembra aver assunto una sua specifica fisionomia che sfugge al contrasto con il principio di frammentarietà e, uno su tutti, con quello di colpevolezza, inteso nella sua ampia accezione di responsabilità per fatto proprio colpevole. Nell’ultimo capitolo verrà, infine, affrontata la tematica relativa all’ammissibilità di un concorso colposo nelle contravvenzioni: anche in questo caso, a fronte di un corposo orientamento che nega questa possibilità, la prassi giudiziaria sembra pacificamente riconoscerne la configurabilità, ancora una volta ricorrendo all’elemento, di natura tanto soggettiva quanto oggettiva, dell’intreccio cooperativo.
URI : http://hdl.handle.net/2307/5124
Xuquuqda Gelitaanka: info:eu-repo/semantics/openAccess
Wuxuu ka dhex muuqdaa ururinnada:Dipartimento di Giurisprudenza
T - Tesi di dottorato

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