Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: http://hdl.handle.net/2307/5093
Titolo: I reati di agevolazione
Autori: Marini, Emmanuela
Relatore: Trapani, Mario
Parole chiave: concorso di persone
agevolazione
reato
Data di pubblicazione: 27-mag-2015
Editore: Università degli studi Roma Tre
Abstract: La tesi dal titolo “I reati di agevolazione” della dottoressa Emmanuela Marini, dottoranda del XXVII ciclo della Sezione “Sistemi Punitivi e garanzie costituzionali- Area: Diritto Penale”, assume, quale tema di studio, l’analisi del concetto di agevolazione penalmente rilevante. Nozione, quella dell’istituto in esame, di difficile delimitazione e descrizione contenutistica. Agevolare significa, innanzitutto, “aiutare”, “favorire” o, più semplicemente, “facilitare un altro soggetto nell’attuazione di un’opera”; termini, questi ultimi, impiegati dalla dottrina penalistica per definire forme di partecipazione criminosa che, nell’economia della realizzazione concorsuale, hanno un ruolo secondario o, comunque, di non preminente rilievo. Nel primo capitolo della tesi si procede all’inquadramento del concetto di agevolazione penalmente rilevante, definendone i requisiti essenziali. Si parte dal riscontrato carattere relazionale della condotta di agevolazione. Il precipitato logico di tale affermazione va identificato nell’alterità soggettiva e nella presenza di due condotte interagenti, di cui una, quella di agevolazione, ha carattere accessorio, e secondario, rispetto a quella principale. Si delinea quindi l’ubi consistam della condotta di agevolazione: punto di partenza viene individuato nell’analisi del dato positivo; si ha riguardo, vale a dire, alle ipotesi di parte speciale nelle quali compare, esplicitamente, la condotta di agevolazione contrapposta a diverse condotte espresse in termini di “procurare” o “rendere possibile”. Le locuzioni da ultimo ricordate fanno appello al concetto di condizionamento necessario dell’altrui condotta ai fini della perpetrazione di un fatto illecito; in caso di loro eliminazione il fatto di reato non potrebbe, in definitiva, avere attuazione. L’ausilio fornito dall’agevolatore si estrinseca, invece, in “qualcosa in meno” rispetto alle condotte di condizionamento necessario (a titolo esemplificativo si riportano gli artt. 254, 259 c.p.); il supporto apprestato rende più semplice la realizzazione dell’impresa criminosa da parte dell’autore della condotta principale, il quale potrebbe però, in via ipotetica, raggiungere il medesimo risultato autonomamente. Nell’elaborato si passano poi in rassegna le fondamentali tesi elaborate in dottrina, ed in giurisprudenza, a definizione della condotta agevolatrice; tesi preordinate alla descrizione del concetto di agevolazione prettamente in ambito concorsuale. Il concetto ivi delineato è, tuttavia, utile anche per lo studio della condotta di agevolazione prevista nelle specifiche ipotesi di parte speciale. Prima fra tutte si esamina la teoria che tende a delineare l’agevolazione quale condizione necessaria all’esecuzione dell’offesa così come -concretamente- verificatasi nelle sue effettive modalità di attuazione, per poi giungere all’analisi della nota teoria della causalità agevolatrice evidenziandone i relativi punti di criticità. Nel secondo capitolo della trattazione si provvede ad analizzare le fattispecie di parte speciale nelle quali si sancisce la punibilità in forma espressa della condotta di agevolazione, raccogliendo le varie ipotesi in un modello a struttura tripartita. Si analizzano quindi le principali fattispecie di parte speciale nelle quali l’agevolazione accede ad un’altrui condotta illecita, quelle in cui la medesima accede ad un fatto penalmente irrilevante, ed infine le ipotesi in cui l’agevolazione rappresenta il fine di una condotta penalmente significativa. Nel terzo capitolo si procede allo studio, nel dettaglio, delle ipotesi di agevolazione colposa ad un altrui fatto di reato, evidenziando le peculiarità strutturali delle fattispecie in esame ed il loro controverso inquadramento dogmatico. Nel quarto capitolo si cerca quindi di delineare il concetto di agevolazione penalmente rilevante nell’ambito del concorso di persone: lo si tratteggia quale contributo non condizionante, in termini di necessità, la produzione dell’offesa. Punto fermo dell’analisi va identificato nella conclusione secondo cui l’agevolazione non è condicio sine qua non della perpetrazione del fatto illecito; la condotta in esame consiste, difatti, nella sola semplificazione dell’esecuzione dell’illecito da parte di un altro soggetto che, in ragione dell’ausilio fornito, ha meno difficoltà nella concretizzazione dell’offesa. La quinta parte della tesi è dedicata all’analisi delle prospettive de lege ferenda che hanno interessato, essenzialmente, la disciplina della condotta concorsuale di agevolazione. Si analizzano quindi i recenti Progetti di riforma del codice penale, proponendone una panoramica tesa al rilievo di spunti utili a tratteggiare, in modo più definito, i confini della condotta di agevolazione penalmente rilevante. L’intero elaborato è finalizzato all’enucleazione di una nozione di agevolazione che si dimostri compatibile con i principi fondamentali dell’ordinamento penale: primo fra tutti quello di necessaria offensività del fatto, nonché quello di personalità della responsabilità penale sancito ai sensi dell’art. 27 della Costituzione. Si procede perciò allo studio della nozione di agevolazione, di sovente caratterizzata da una generica e non sufficientemente delimitata formulazione, elaborata dalla giurisprudenza, tanto di merito che di legittimità, procedendo al suo vaglio critico alla luce dei principi citati. Il lavoro si concentra poi sulla valutazione di tutte quelle formule di rito a definizione dell’agevolazione, spesso riscontrabili nella prassi giurisprudenziale, espresse in termini di “semplificazione, rafforzamento o facilitazione -lato sensu intesa- dell’altrui esecuzione di un fatto illecito”, onde vagliare se esse siano effettivamente fruibili dagli operatori del diritto o si risolvano, al contrario, in vuote enunciazioni standardizzate (i.e. formule di stile). Formule, quest’ultime, che, a seguito di un’approfondita osservazione, non sembrano permettere un reale apprezzamento, ed una consequenziale verifica in concreto, della portata offensiva della condotta di agevolazione alla stregua dei principi costituzionali sopra ricordati. La ricostruzione degli esatti limiti dell’agevolazione penalmente significativa impinge nella difficile delimitazione del minimum di condotta punibile rilevante ai sensi dell’art. 110 c.p. La corretta impostazione della problematica in esame auspica una definizione precisa dell’agevolazione penalmente rilevante, onde evitare che alla stessa si ricorra per inquadrare polimorfe forme di partecipazione in modo, sostanzialmente, indifferenziato. A tal fine sembra potersi condividere l’impostazione che ravvisa nell’agevolazione una condotta causalmente incidente sulla realizzazione dell’evento giuridico, in termini di condizionamento dell’effettiva attuazione del fatto. Il contributo agevolativo rilevante deve poter esser definito mediante l’utilizzo di parametri certi, onde non accontentarsi di una verifica, su base prognostica, avente ad oggetto l’attitudine dell’ausilio fornito a favorire la perpetrazione del fatto. Sembra a tal riguardo opportuno valutare l’efficienza eziologica del contributo apprestato nell’economia del fatto, facendo appello ad un criterio oggettivo che permetta di ritenere la condotta dell’ausiliatore comunque dotata di un apprezzabile contenuto di offensività.
URI: http://hdl.handle.net/2307/5093
Diritti di Accesso: info:eu-repo/semantics/openAccess
È visualizzato nelle collezioni:Dipartimento di Giurisprudenza
T - Tesi di dottorato

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