Adeegso tilmaantan si aad u carrabbaabdo ama ugu samayso link qoraalkan
http://hdl.handle.net/2307/4309
Cinwaan: | Principio di necessaria offensività e i reati ambientali | Qore: | Mondi, Eleonora | Tifaftire: | Trapani, Mario | Ereyga furaha: | principio di offensività ambiente reati ambientali |
Taariikhda qoraalka: | 27-May-2013 | Tifaftire: | Università degli studi Roma Tre | Abstract: | Il presente lavoro ha tentato di analizzare le principali problematiche e le interazioni tra reati ambientali presenti nel nostro ordinamento ed il principio di offensività che, come noto, svolge un ruolo fondamentale nel diritto penale moderno. In particolare, l'indagine ha avuto due linee direttrici fondamentali: da una parte, l'analisi del principio in esame ed, in particolare, della concezione del reato come offesa a un bene giuridico, dall'altra, l'applicazione di tale principio ai reati ambientali che, proprio a fronte delle peculiarità del bene giuridico tutelato – l' ambiente – che è un bene super-individuale ed aggredibile (nella maggior parte dei casi) da condotte “seriali”, presentano la struttura propria dei reati di pericolo astratto. In estrema sintesi si può dire che il principio di offensività, la cui forza e rango costituzionale sono ormai riconosciuti dalla dottrina e dalla giurisprudenza maggioritaria, si fonda sul presupposto secondo cui deve considerarsi reato, e dunque necessita di sanzione penale, esclusivamente quel fatto umano che, non solo violi il precetto posto dal legislatore, ma che rechi altresì offesa, tanto nella forma della lesione effettiva quanto nell'esposizione a pericolo, all'interesse tutelato dalla norma incriminatrice. Posto che il tema dell’ offensività è naturalmente condizionato dall’esatta delimitazione della nozione di bene giuridico, in quanto soltanto una corretta qualificazione dell’oggetto dell’offesa, e dunque dell’interesse tutelato dalle singole norme incriminatrici, consente di individuare il grado di anticipazione della tutela realmente approntata con le singole fattispecie o quello giuridicamente ammissibile o politicamente opportuno, l’analisi ha affrontato la vexata questio dell’esatto inquadramento del bene ambiente nel novero dei c.d. beni strumentali - tutelabili in quanto la loro integrità rappresenta lo strumento e la condizione per preservare beni ulteriori - ovvero in quello dei c.d. beni finali e, dunque, meritevoli e bisognosi di tutela in se e per sé. Ed infatti, se per una parte della dottrina l’ambiente rappresenta il paradigma dei beni strumentali in quanto i vari elementi di cui esso si compone (acqua suolo etc.) sono penalmente protetti come condizioni e strumenti per assicurare l'integrità di altri beni, individuali e collettivi quali la vita e la salute delle generazioni presenti e future, il patrimonio di singole e intere comunità, lo sviluppo economico etc., l’orientamento ad oggi prevalente, in un’ottica peraltro di maggior rispetto del canone dell’offensività del reato, tende ad inquadrarlo nel genus dei beni finali, in quanto tale tutelabile in se per sé. Ciò premesso, il primo problema che i reati ambientali pongono non è di certo sconosciuto alla dottrina penalistica, in quanto attiene alla dibattuta questione della compatibilità dei reati di pericolo presunto con il principio di offensività. Come noto, esso, nasce dalla circostanza che, in tali reati l'incriminazione si fonda su un giudizio di pericolosità formulato direttamente dal legislatore sulla base dell'id quod plerumque accidit e, pertanto, ben può accadere che vengano puniti comportamenti che, sebbene corrispondenti al modello legale, risultino in concreto inoffensivi poiché privi di quella pericolosità in vista della quale il legislatore ha, appunto, creato la norma penale. Al fine di scongiurare o quantomeno limitare un simile rischio è stata prospettata, in via generale, la necessità di far leva sulla formulazione letterale della fattispecie incriminatrice dotando gli elementi utilizzati nella descrizione del fatto tipico di una “pregnanza semantica” tale da rendere difficilmente ipotizzabile che un fatto conforme a quello astratto non sia al contempo pericoloso per il bene tutelato. Tuttavia, nel settore del diritto penale dell'ambiente, la maggior parte delle fattispecie incriminatrici non presenta tale caratteristica ma, al contrario, le condotte risultano descritte attraverso l'uso di termini in sé sostanzialmente privi di reale capacità selettiva (es. immissione, scarico, smaltimento non autorizzato). In quest’ambito, poi, ancor più che in altri, il problema della compatibilità con il canone del reato come offesa a beni giuridici risulta ancora più accentuato dalla particolare struttura degli illeciti ambientali presenti nel nostro ordinamento caratterizzati da un frequente rinvio, nella definizione del comportamento vietato, a fonti diverse dalla norma incriminatrice e generalmente sublegislative (secondo la tecnica delle norme penali in bianco). Invero, la necessità di dover contemperare la tutela dell'ambiente con altri interessi antagonisti d’indiscutibile rilievo collettivo e spesso di rango costituzionale, ha fatto sì che le fattispecie incriminatrici in materia ambientale siano per lo più aggregate a complessi amministrativi di disciplina e gli illeciti da esse previsti si incentrino, fondamentalmente: sull'inosservanza di disposizioni, generali o particolari, impartite dalla Pubblica Amministrazione, sull'inadempimento di determinate formalità quali, ad esempio, la richiesta del necessario provvedimento prescritto per l'esercizio di determinate attività ovvero sul superamento di determinate soglie di rischio stabilite da fonti sublegislative. A fronte di fattispecie così costruite, il presente lavoro tentato di analizzare quali tra le fattispecie presenti nella materia de qua, sanzionano condotte in qualche misura effettivamente dotate di attitudine offensiva nei confronti del bene finale ambiente e quali, invece, incriminano condotte inosservanti sostanzialmente neutre quanto a disvalore e, rispetto alle quali, la disobbedienza al precetto parrebbe riassumere effettivamente l’unico elemento fondante il ricorso alla sanzione penale, posto che la tutela della funzione amministrativa sembrerebbe potersi giustificare solo se il controllo pubblico sia effettivamente finalizzato all'accertamento di quei requisiti di idoneità in assenza dei quali, secondo l'id quod plerumque accidit, l'attività controllata presenti un rilevante pericolo per il bene ambiente, e non anche quando detto controllo esprima la sola esigenza di garantire l'ordine e la regolarità del suo svolgimento. A tal fine, stante la molteplicità di illeciti ambientali esistenti, si è deciso di procedere ad un’analisi degli stessi sulla base di una classificazione ((rectius: tripartizione) strutturata a seconda del comportamento tipizzato e del grado o livello di subordinazione della norma penale a fonti o provvedimenti extrapenali, distinguendo tra: 1) illeciti incentrati sul superamento dei limiti tabellari di emissione o immissione di sostanza nocive per l’ambiente indicati da fonti sub legislative; 2) illeciti incentrati sull’omessa richiesta di preventiva autorizzazione all’esercizio di talune attività o sull’esercizio di attività con autorizzazione sospesa o revocata o negata; 3) illeciti incentrati sul mancato rispetto di un obbligo di comunicazione o informazione alla Pubblica Amministrazione. Ebbene, dall’indagine effettuata si è giunti alla conclusione che, pur avendo il legislatore optato nella quasi totalità dei casi allo schema dei reati di pericolo astratto, in talune ipotesi la condotta incriminata risulta talmente “lontana” dalla messa in pericolo del bene ambiente da lasciare ragionevolmente presumere la natura esclusivamente formale dell’infrazione e il conseguente mancato rispetto del canone di offensività che, come noto, identifica il reato come il fatto umano che, non solo violi il precetto, ma che rechi altresì offesa all’interesse tutelato dalla norma incriminatrice. In particolare, la necessità di procedere ad una riformulazione in chiave di offesa si è riscontrata per gli illeciti del terzo tipo ossia quelli incentrati sull’omessa comunicazione o informazione di dati rilevanti alla Pubblica Amministrazione, posto che, in tali casi, la sanzione penale punisce, non tanto lo svolgimento dell’attività in sé, quanto il mancato ottemperamento all’obbligo di comunicazione, avendo, il legislatore, scelto di incriminare comportamenti che, esaurendo il loro disvalore nell’ostacolare la raccolta delle informazioni necessarie alla Pubblica Amministrazione, si rivelano del tutto “neutri” sul piano dell’offesa. Conclusioni diverse valgono, invece, per le altre due tipologie di fattispecie ambientali ove, seppur con argomentazioni diverse, si è voluto dimostrare la loro compatibilità con il suddetto principio. Invero, a differenza dei reati fondati sull’omessa comunicazione, in quelli che si incentrano sullo svolgimento di attività in assenza dell’autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata, la subordinazione della liceità penale del comportamento a una valutazione di merito della Pubblica Amministrazione lascia presumere che si tratti di condotte che risultano astrattamente pericolose per il bene finale, nella misura in cui disattendono le modalità di svolgimento ritenute dalla Pubblica Amministrazione necessarie al contenimento della loro pericolosità in concreto. In tali ipotesi, dunque, il legislatore non ha voluto reprimere la mera disobbedienza, ma il prodursi (tramite la disobbedienza) di condotte già dotate dell'attitudine a pregiudicare beni preesistenti ritenuti meritevoli di tutela. Stesso rispetto del principio di offensività si è riscontrato nelle fattispecie ambientali che sanzionano la violazione di limiti tabellari nelle attività di scarico, di emissione e di smaltimento di sostanze inquinanti ossia in tutte quelle ipotesi in cui la norma incriminatrice rinvia a atti normativi secondari (ad esempio a regolamenti o decreti ministeriali o interministeriali) il compito di specificare, dal punto di vista tecnico, uno o più elementi della fattispecie, utilizzando pertanto la struttura tipica della normazione penale in bianco. Ebbene, lasciando da parte la constatazione che detta tecnica di incriminazione risulta essere la più adeguata a tutelare un bene in continua evoluzione, quale è l’ambiente, attraverso rapidi aggiornamenti della normativa vigente sulla scorta dei progressi scientifici e tecnologici, si è evidenziato come il ruolo degli standards di tollerabilità sia esclusivamente quello di selezionare condotte già caratterizzate da un grado di pericolosità, fissando un limite di prevenzione e contenimento della potenzialità lesiva. | URI : | http://hdl.handle.net/2307/4309 | Xuquuqda Gelitaanka: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Wuxuu ka dhex muuqdaa ururinnada: | Dipartimento di Giurisprudenza T - Tesi di dottorato |
Fayl ku dhex jira qoraalkan:
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