Adeegso tilmaantan si aad u carrabbaabdo ama ugu samayso link qoraalkan http://hdl.handle.net/2307/40781
Cinwaan: LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ E DEGLI INDENNIZZI IN CAPO AL VENDITORE NEI CONTRATTI DI SALE AND PURCHASE AGREEMENT
Qore: Radi, Francesca
Tifaftire: Gemma, Andrea
Ereyga furaha: SALE AND PURCHASE AGREEMENT
Taariikhda qoraalka: 19-Apr-2019
Tifaftire: Università degli studi Roma Tre
Abstract: Il presente elaborato si concentra sulla compatibilità con l’ordinamento giuridico italiano delle clausole convenzionali previste in un contratto di sale purchase agreement con, particolare, riferimento a quelle inerenti le limitazioni di responsabilità del venditore. Il predetto contratto rappresenta, infatti, la piattaforma giuridica in cui confluiscono due posizioni parallele e antagoniste: il venditore ha interesse a trasferire le partecipazioni societarie dietro il corrispettivo pattuito; il compratore ha, invece, interesse affinché l’acquisto sia supportato da idonee garanzie, subordinando il pagamento del prezzo alla circostanza che quanto assicurato dal venditore sia conforme alla situazione patrimoniale, economica, finanziaria e reddituale effettiva della società target. Queste due antitetiche posizioni trovano un armistizio nella prassi negoziale, ove si è soliti concedere idonee garanzie accompagnate dalla presenza di determinati limiti. Pertanto, con approccio empirico e applicativo su di uno schema contrattuale di fondamentale rilevo economico, l’odierno studio si è incentrato sul rapporto tra autonomia privata e normativa italiana. In particolare, ci si è interpellati sull’importanza delle clausole di business warranties e di indemnieties, sulla natura giuridica delle stesse nonchè sui limiti a cui le medesime devono essere soggette. Nello specifico, ci si è soffermati sulle cosiddette formule di “best knowledge” con le quali si limita la responsabilità del seller in ordine allo stato di coscienza soggettiva di quest’ultimo in merito alla circostanza difforme rispetto a quella rappresentata inizialmente. Più precisamente, il venditore con l’inserimento della predetta clausola ha la possibilità di liberarsi dall’obbligo di indennizzo, provando che non sia a lui imputabile la difformità del patrimonio sociale rispetto a quanto dichiarato, avendo il medesimo svolto diligentemente le sue valutazione sul patrimonio sociale prima di rendere certe dichiarazioni. Sul punto, un ruolo importante è riconosciuto alla cosiddetta due diligence, ossia all’attento esame, effettuato dall’acquirente, di tutti quegli aspetti che possono rivelare possibili rischi di investimento e quindi avere delle conseguenze sul prezzo: libri e scritture contabili, delibere, patti parasociali, contratti in corso e così via. Tale attività svolge, infatti, una funzione probatoria rispetto alle informazioni rilasciate dal seller e al grado di consapevolezza del buyer ossia le circostanze conosciute attraverso l’attività due diligence impediscano all’acquirente di ottenere successivamente l’indennizzo, anche ai sensi della ratio che deriva dagli articoli 1489 e 1491 c.c. Ciò posto, ci si è poi concentrati sulla possibilità di apporre nel contratto di sale purchase agreement termini temporali diversi rispetto a quelli indicati negli articoli 1495 e 1497, Codice Civile. Sul tema, in considerazione della circostanza che la durata delle obbligazioni di garanzia delle business warranties è di diversi anni, soprattutto per i rischi connessi alle obbligazioni fiscali, valutarie e previdenziali, ove, spesso e volentieri, gli uffici competenti sollevano contestazioni dopo diverso tempo dalla conclusione dell’operazione, si è sostenuta l’inapplicabilità delle predette norme ai negozi giuridici in esame, con la conseguenza che i termini convenzionali fissati dalle parti non possono considerarsi una deroga alla prescrizione annuale di cui all’art. 1495 c.c. Tale deroga, infatti, sarebbe di certo inammissibile a tenore dell’art. 2936 c.c., secondo cui “è nullo ogni patto diretto a modificare la disciplina legale della prescrizione”. Infine, è stato osservato che nel predisporre tali pattuizioni i contraenti dovrebbero: 1) rispettare i limiti di cui all’articolo 1229 del Codice Civile, in quanto alle limitazioni convenzionali delle clausole di business warranties e di indemnities ne consegue una limitazione della responsabilità del debitore; 2) tenere in considerazione che, a prescindere dei limiti convenzionali, il venditore deve ritenersi sempre responsabile nei confronti dell’acquirente ove gli abbia dolosamente taciuto o impedito di accedere ad informazioni relative a circostanze dalle quali possa discendere un detrimento della consistenza economica della società rispetto a quella rappresentata nel bilancio o nella situazione patrimoniale
URI : http://hdl.handle.net/2307/40781
Xuquuqda Gelitaanka: info:eu-repo/semantics/openAccess
Wuxuu ka dhex muuqdaa ururinnada:Dipartimento di Giurisprudenza
T - Tesi di dottorato

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