Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2307/3795
Title: L'anacronismo legislativo nel giudizio di costituzionalità delle leggi
Authors: Albo, Fabio
Advisor: Celotto, Alfonso
Trapani, Mario
Issue Date: 9-Mar-2011
Publisher: Università degli studi Roma Tre
Abstract: La tesi si occupa di indagare l’incidenza del fluire del tempo sull’invalidità-incostituzionalità delle leggi attraverso la ricostruzione e l’analisi del fenomeno del c.d. “anacronismo legislativo”. Il fluire del tempo, infatti, può rendere le leggi (più precisamente, le norme che queste leggi esprimono) obsolete, inattuali, non più in linea con il proprio tempo, in una parola: anacronistiche, con la conseguenza che queste stesse norme, proprio a causa di tale loro carattere anacronistico, possono risultare (ed essere dichiarate) invalide, ossia costituzionalmente illegittime. Questa implicazione tra il carattere anacronistico delle norme legislative e la loro invalidità-incostituzionalità può essere descritta (e, quindi, esaminata), con specifico riguardo al giudizio di legittimità costituzionale delle leggi, proprio attraverso il riferimento alla nozione di “anacronismo legislativo”. La ricostruzione e l’analisi della nozione di anacronismo legislativo permette di affrontare le diverse questioni che discendono dalla prospettata relazione tra il fluire del tempo e l’invalidità-incostituzionalità delle norme legislative, questioni che, schematicamente, possono essere ricondotte a tre fondamentali interrogativi, tra loro collegati, ossia: quando una norma può dirsi anacronistica? ovvero in che cosa consiste propriamente l’anacronismo legislativo e quali sono i fattori che lo determinano? Perché una norma anacronistica è (meglio, può essere dichiarata) incostituzionale? Ovvero, quali sono le ragioni teoriche e i presupposti di diritto positivo che giustificano la configurazione dell’anacronismo legislativo quale fenomeno idoneo a determinare l’incostituzionalità delle norme? Come nel giudizio di costituzionalità delle leggi si accerta che una norma è divenuta anacronistica? ovvero quali sono i criteri interpretativi ed argomentativi e le tecniche di giudizio impiegati dalla Corte costituzionale nel sindacare l’anacronismo legislativo? Indagare l’incidenza del fluire del tempo sull’invalidità-incostituzionalità delle norme legislative significa, innanzitutto, occuparsi di un particolare aspetto del più ampio tema concernente il rapporto tra il tempo ed il diritto. Le prospettive dell’indagine giuridica sul tema del rapporto tra tempo e diritto sono essenzialmente due: la prima è quella che si riferisce al tempo nel diritto (ossia al tempo in quanto fenomeno preso in considerazione dalle norme giuridiche e, pertanto, inquadrabile come elemento interno alla fattispecie normativa) la seconda è quella che si riferisce al tempo del diritto (ossia alla specifica dimensione temporale in cui necessariamente si colloca e si svolge la vita dell’ordinamento e delle singole norme che lo compongono). La questione della rilevanza giuridica del tempo in questa seconda prospettiva può essere tematizzata rispetto ad almeno due distinti livelli di analisi. Il primo livello di analisi implica il riferimento alla dimensione temporale del diritto intesa in senso logico-formale, come elemento, cioè, che consente di cogliere e rappresentare la struttura dinamica dell’ordinamento normativo e di descrivere i processi di produzione e ri-produzione delle norme giuridiche. Il secondo livello di analisi implica, invece, il riferimento alla dimensione temporale del diritto in senso propriamente storico-sostanziale, come elemento, cioè, che consente di cogliere e rappresentare l’insieme dei mutamenti che intervengono nella realtà sociale e fattuale nella quale il diritto è “posto” e rispetto alla quale, attraverso i processi di interpretazione ed applicazione, esso opera. La considerazione della dimensione temporale del diritto in senso storico-sostanziale permette di evidenziare la capacità del tempo (ossia delle dinamiche del contesto in cui le norme sono inserite e rispetto alle quali operano) di incidere, mediante l’interpretazione, sui contenuti del diritto, ossia di concorrere alla determinazione del significato e della portata delle norme giuridiche. Tale incidenza, può, in alcuni casi arrivare sino al punto di provocare l’invalidità sopravvenuta delle norme pur in assenza di variazioni testuali delle disposizioni da cui sono tratte le norme che costituiscono l’oggetto ed il parametro della valutazione di validità-invalidità. Questa forma di influenza del tempo sull’invalidità delle norme, la quale presuppone una concezione della nozione di invalidità come concetto relativo/graduale sia sul piano sincronico che sul piano diacronico, nel giudizio di costituzionalità delle leggi si manifesta mediante il sindacato sull’anacronismo legislativo. La nozione di anacronismo legislativo rilevante nel giudizio di costituzionalità si presenta come una nozione problematica, che necessita di essere ridefinita. Sulla base delle indicazioni offerte dalla dottrina costituzionalistica l’anacronismo legislativo può essere definito come un fenomeno di obsolescenza della norma che può determinarne l’incostituzionalità e che si verifica quando la norma stessa, per effetto di mutamenti (normativi o extranormativi) sopravvenuti nel relativo contesto di riferimento, perde la propria ratio, ossia non è più dotata di un proprio fondamento giustificativo attuale Ai fini dell’accertamento dell’anacronismo legislativo rileva il concetto di ratio legis come “scopo oggettivo” della legge e suo fondamento giustificativo attuale, di talché la perdita della ratio legis si risolve nella sopravvenuta inidoneità della legge a perseguire tale scopo o nel sopravvenuto venir meno della giustificazione della legge medesima. L’anacronismo legislativo può concepirsi come specifica causa di incostituzionalità della legge, solo se viene ricostruito come figura di “irragionevolezza sopravvenuta” e se viene, dunque, ricondotto al giudizio di costituzionalità delle leggi svolto alla stregua del canone di ragionevolezza, di cui, in definitiva, non rappresenta altro che la specifica declinazione in chiave temporale o diacronica. Ne deriva, da un lato, che i presupposti che legittimano la configurabilità del sindacato di costituzionalità sull’anacronismo legislativo sono gli stessi che legittimano la configurabilità del sindacato di costituzionalità sulla ragionevolezza delle leggi e, dall’altro lato, che le tecniche interpretative e di giudizio grazie alle quali la Corte accerta il verificarsi dell’anacronismo legislativo sono le stesse impiegate in generale per l’accertare l’irragionevolezza della legge. La ricostruzione dell’anacronismo legislativo quale fenomeno che determina l’incostituzionalità non originaria, bensì sopravvenuta della disciplina legislativa sindacata dalla Corte pone due fondamentali problemi rispetto all’accertamento di questo fenomeno nel giudizio di legittimità costituzionale delle leggi. Il primo problema concerne il rapporto tra incostituzionalità sopravenuta ed abrogazione, più precisamente la possibile sovrapposizione o interferenza che nelle ipotesi di anacronismo legislativo può verificarsi tra queste due figure. L’anacronismo legislativo, infatti, consistendo, secondo la definizione qui accolta, in un fenomeno di perdita della ratio legis , che, tra l’altro, può essere determinato (anche) da incompatibilità tra la norma oggetto dello scrutinio di costituzionalità e la disciplina legislativa ad essa successiva, è, almeno in linea di principio, suscettibile di dar luogo sia ad un accertamento di incostituzionalità (sopravvenuta), sia ad un accertamento di intervenuta abrogazione (tacita o implicita) della norma anacronistica. Il secondo problema concerne invece l’individuazione del momento in cui si perfeziona l’anacronismo legislativo, ossia del momento a partire dal quale la disciplina legislativa è giudicata anacronistica e, dunque, incostituzionale. La difficoltà di individuare con precisione tale momento (atteso che nella maggior parte dei casi, l’anacronismo legislativo non è provocato da eventi puntali, bensì da vicende che si svolgono gradualmente nel tempo) comporta incertezze, sul piano applicativo, rispetto alla delimitazione temporale degli effetti dell’annullamento della norma dichiarata incostituzionale perché viziata da anacronismo.
URI: http://hdl.handle.net/2307/3795
Access Rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
Appears in Collections:X_Dipartimento di Diritto dell'Economia ed Analisi Economica delle Istituzioni
T - Tesi di dottorato

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