Adeegso tilmaantan si aad u carrabbaabdo ama ugu samayso link qoraalkan http://hdl.handle.net/2307/3731
Cinwaan: Presupposizione e rinegoziazione del contratto
Qore: Ansuini, Silvia
Tifaftire: Clarizia, Renato
Taariikhda qoraalka: 6-May-2011
Tifaftire: Università degli studi Roma Tre
Abstract: Il tema della giustizia contrattuale e dell’equilibrio tra le prestazioni delle parti è stato oggetto di particolare attenzione sia da parte della dottrina che della giurisprudenza. Tale ambito di studio è reso particolarmente interessante dagli interventi del legislatore comunitario e, più in generale, dalle normative internazionali, che sebbene abbiano valenza di soft law, influenzano, in diversa misura, l’evoluzione della legislazione nei singoli ordinamenti. Tra i temi connessi alla richiamata problematica, meritano di essere menzionati la gestione del rischio contrattuale e i rimedi elaborati dagli ordinamenti nazionali in caso di sopravvenienze. Infatti, il verificarsi di eventi sopravvenuti ed imprevedibili ovvero il mutamento delle circostanze prese in considerazione dai contraenti possono alterare l’equilibrio contrattuale o comportare l’impossibilità di adempiere la prestazione di una parte. In quest'ottica, assume un peculiare rilievo l’istituto della presupposizione, e i rimedi ad essa correlati. Questa figura giuridica è stata oggetto di studio da parte di autorevole dottrina, la quale, dal vigore del codice previgente fino ad oggi, si è interrogata sulla natura giuridica di un istituto che non risulta positivizzato all’interno del nostro ordinamento. La presupposizione ha la finalità di individuare le fattispecie nelle quali le circostanze passate, presenti o future, esterne al contratto, date per certe dalle parti, ma non espressamente previste nell’accordo concluso, vengano a mancare, ovvero mutino. In queste ipotesi, l’ordinamento deve predisporre rimedi idonei a tutelare gli interessi dei contraenti, cercando di eliminare lo squilibrio contrattuale verificatosi. Partendo dalla concezione soggettivistica di Windscheild, insigni giuristi hanno proposto la propria ricostruzione relativa al fondamento giuridico della presupposizione, cercando di volta in volta di assimilare tale figura ad altre fattispecie affini disciplinate all’interno del codice civile. Sebbene risulti molto complesso compiere una ricognizione completa sulle varie posizioni espresse dalla dottrina e dalla giurisprudenza con riguardo alla presupposizione, comprendere il fondamento giuridico dell’istituto appare necessario per comprendere quali siano i rimedi esperibili dalle parti. Dopo avere analizzato le principali tesi soggettivistiche e oggettivistiche sostenute da attenta dottrina, ed averne evidenziato alcune criticità, si ritiene di aderire alla ricostruzione della recente giurisprudenza, che riconosce alla figura un autonomo e specifico rilievo, distinguendola sia dagli elementi essenziali del contratto, come la causa, che dagli elementi accidentali, come la condizione. L’istituto deve essere, pertanto, inquadrato nell’ambito delle sopravvenienze, rilevando in termini di distribuzione e amministrazione dei rischi contrattuali. Ciò posto in ordine al fondamento giuridico della figura in esame, si è reso necessario soffermarsi sui rimedi offerti dall’ordinamento nell’ipotesi di sopravvenienze, in virtù di un’ottica prevalentemente rimediale in caso di alterazione dell’originario equilibrio contrattuale. La dottrina e la giurisprudenza, infatti, si sono da sempre soffermati sulla tutela caducatori dell’accordo negoziale in seguito al verificarsi di un disequilibrio tra le prestazioni dei contraenti. Ci si è soffermati, in particolare, sulla possibilità di ricorrere ai rimedi della nullità, della annullabilità e dell’inefficacia, per poi analizzare la soluzione accolta nel presente lavoro, quella del recesso esercitabile in caso di inesigibilità della prestazione dovuta al venir meno della circostanza presupposta dalle parti in sede di perfezionamento dell’accordo. Oltre alla descritta tutela, si ritiene che i contraenti possano pervenire anche alla manutenzione del negozio giuridico, qualora sia possibile ravvisare, nonostante la sopravvenienza, un interesse della controparte alla prestazione – anche se differente nella quantità o nella qualità rispetto all’originaria obbligazione. A tal fine, si è approfondito l’istituto della rinegoziazione che, così come la presupposizione, trova il suo fondamento in un’ottica di giustizia contrattuale; il menzionato rimedio, infatti, è finalizzato al riequilibrio delle prestazioni in seguito al verificarsi di eventi perturbativi dell’originario assetto negoziale. Questo strumento di tutela è stato analizzato innanzitutto in un’ottica internazionale e di diritto privato europeo, dal momento che la sua prima regolamentazione deve essere individuata nei Principi Unidroit prima e nei Principi di Diritto Europeo dei Contratti poi. Successivamente, ci si è interrogati sulla configurabilità della rinegoziazone all’interno del nostro ordinamento, soffermandosi, in primo luogo, sulla validità delle clausole convenzionali di rinegoziazione ed sul loro possibile fondamento giuridico all’interno del sistema nazionale; in secondo luogo, sulle diverse posizioni dottrinarie inerenti la possibilità di configurare un obbligo legale di rinegoziazione sulla base della disciplina delle sopravvenienze e sulla clausola di buona fede; infine, sulla ampiezza dei poteri del giudice nell’ipotesi di trattative rinegoziative non andate a buon fine. Pertanto, dopo avere analizzato separatamente i due istituti della presupposizione e della rinegoziazione del contratto, ci si è soffermati sulla compatibilità delle conclusioni raggiunte separatamente per ognuna delle figure, ipotizzando la possibilità di ricostruire un sistema di giustizia contrattuale all’interno del nostro ordinamento, soprattutto alla luce del crescente ruolo della buona fede quale fonte di integrazione del contratto. Si è concluso nel senso che quando si verifica un mutamento delle circostanze successivo alla conclusione dell’accordo, entrambe le parti possono chiedere di intavolare trattative dirette alla rinegoziazione; presumibilmente, la parte svantaggiata avrà più interesse a chiedere il riequilibrio delle prestazioni contrattuali rispetto alla parte adempiente. Se quest’ultima si rifiuti di intavolare serie trattative, l’ordinamento predispone idonei rimedi. Qualora, però, il contraente svantaggiato non esprima una volontà in tal senso (e cioè decida di non richiedere la rinegoziazione del contratto), l’ordinamento prevede altri rimedi diretti allo scioglimento del vincolo contrattuale. In particolare, per quanto concerne la presupposizione, il discrimen tra il rimedio caducatorio e quello conservativo deve essere individuato nell’interesse dei contraenti alla prestazione; nel caso in cui, nonostante il mutamento delle circostanze rispetto alla conclusione del contratto, sia ancora ravvisabile un interesse della parte alla manutenzione del negozio, il contraente potrà chiedere di rinegoziare i termini dell’accordo attraverso una novazione dell’obbligazione dedotta in contratto ovvero mediante un cambiamento solo quantitativo della stessa. Al contrario, qualora non sia ravvisabile alcun interesse alla conservazione del contratto poiché il venir meno del presupposto ha reso completamente inutile la prestazione per uno o per entrambi i contraenti, non è possibile riscontrare alcun motivo alla conservazione del contratto.
URI : http://hdl.handle.net/2307/3731
Xuquuqda Gelitaanka: info:eu-repo/semantics/openAccess
Wuxuu ka dhex muuqdaa ururinnada:X_Dipartimento di Diritto dell'Economia ed Analisi Economica delle Istituzioni
T - Tesi di dottorato

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