Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2307/629
Title: Nesso di causalita' e prova statistica
Authors: Vaccaro, Roberta
Advisor: Zoppini, Andrea
Issue Date: 26-Mar-2010
Publisher: Università degli studi Roma Tre
Abstract: Quasi certezza (ovvero alto grado di credibilità razionale), probabilità relativa e possibilità (o chance) sono le tre categorie concettuali che, oggi, presiedono all'indagine sul nesso causale nei vari rami dell'ordinamento. La presente ricerca affronta in chiave evolutiva la complessa tematica del nesso di causalità, quale elemento costitutivo dell’illecito civile, proprio attraverso un’ampia disamina del ruolo delle tre categorie concettuali sopra citate, tenendo conto delle significative novità giurisprudenziali degli ultimi anni al riguardo (in particolare nel settore della responsabilità medica, ma non solo). L’indagine prende le mosse dalla significativa (ed inquietante) rilevazione ermeneutica, per cui nulla di realmente definito emerge dalle fonti legislative, penali e civili, sul tema della causalità in sé considerata. Si passano, quindi, brevemente in rassegna le diverse teorie causali elaborate nel corso degli anni dalla dottrina al fine di colmare la lacuna normativa, sottolineandone pregi e criticità. In una prospettiva squisitamente civilistica, si evidenzia, poi, come il problema della causalità si pone all’interprete essenzialmente come problema di ‘scelte giuridicamente opportune’: “a qual punto smettere di ripercorrere all’indietro lo svolgimento causale” (così si esprimeva Trimarchi nel fondamentale saggio del 1967, Causalità e danno). Così che appare evidente come la ratio di una teoria causale non debba consistere tanto nel risalire a tutti gli antecedenti o nel rintracciare tutte le conseguenze naturalisticamente riconnettibili ad un dato accadimento, quanto piuttosto nel limitare all’indietro la ricerca dei responsabili su cui ‘è giusto’ che ricada il fardello della responsabilità, e limitare in avanti la ricerca delle eventuali conseguenze dell’illecito che devono essere accollate al convenuto “onde non rendere insopportabile al soggetto agente il rischio del suo agire” (così Gorla, Sulla cosiddetta causalità giuridica: <<fatto dannoso e conseguenze>>, RDCo, I, 1951,436). Il cuore del lavoro, una volta affrontata la questione della necessità di distinguere tra causalità materiale e causalità giuridica, si concentra sul problema relativo ai criteri di accertamento del nesso di causalità materiale e al rilievo che, in questo ambito, assume la prova statistica. L’analisi della più recente giurisprudenza sul punto sembra ormai definitivamente confermare la linea di tendenza, auspicata dalla dottrina civilistica, a favore del superamento della condizione di ancillarità della causalità civile rispetto alla causalità penale, con rilevanti ripercussioni in punto di individuazione della regola probatoria sottesa all’accertamento della causalità civile. Si perviene, per tal via, alla constatazione che il problema della causalità civile è destinato a risolversi entro i (più pragmatici) confini di una dimensione “storica”, o, se si vuole, di politica del diritto, che di volta in volta individuerà i termini dell’astratta riconducibilità delle conseguenze dannose delle proprie azioni in capo all’agente, secondo un principio guida che potrebbe essere formulato, all’incirca, in termini di rispondenza, da parte dell’autore del fatto illecito, delle conseguenze che “normalmente” discendono dal suo atto, a meno che non sia intervenuto un nuovo fatto rispetto al quale egli non ha il dovere o la possibilità di agire (la c.d. teoria della regolarità causale e del novus actus interveniens). Nella parte finale, il presente lavoro non manca di analizzare le nuove prospettive (e temperamenti) in tema di accertamento del nesso causale su base probabilistica, attraverso una rivalutazione del ruolo ‘giuridicamente rilevante’ delle concause. In definitiva, si esamina partitamente, alla luce dei più recenti arresti giurisprudenziali, la sostenibilità logico-giuridica della tesi secondo la quale “nei casi in cui vi sia obiettiva incertezza sulla sussistenza del nesso causale, il giudice, anziché negare il risarcimento del danno o, al contrario, riconoscerlo integralmente, potrebbe optare per una via intermedia accordando un risarcimento proporzionato alla percentuale di probabilità di sussistenza del nesso causale. In tal senso andrebbero letti l’art. 1227 c.c., a livello normativo, e, nella pratica giurisprudenziale, la rilevanza riconosciuta alla perdita di chances” (CAPECCHI). Punto di approdo della cennata trattazione è l’inevitabile constatazione che la questione del nesso causale in seno al macro (o sotto) sistema della responsabilità civile è ancora ben lungi dal dirsi avviata a soddisfacente soluzione. Ciò ha fatto dire a qualche autore che esiste un “concreto problema di limiti culturali del mondo giuridico giuscivilistico rispetto ad altre discipline” (ROLFI) e che, mentre “l’evoluzione della giurisprudenza di legittimità penale mostra, pur con tutte le difficoltà rese inevitabili dalla complessità della materia, un indiscutibile grado di maturità e consapevolezza, lo stato della giurisprudenza civile rimane ancora privo di quella univocità che è opportuna e necessaria anche per mettere gli operatori del diritto in condizione di affrontare le sfide provenienti da tipologie di contenzioso sempre più ardue e ambigue sul piano della causalità (STELLA) . In realtà, una vera e propria teoria unitaria di quell’inafferabile elemento dell’illecito che è il nesso causale è, con ogni ‘probabilità’, un’isola che almeno nel diritto civile non c’è e forse non può esserci, proprio perché troppe volte il giudizio di causalità diviene, per il giudice, potente strumento ai fini di giustizia sostanziale del caso concreto. Allora, l’unico auspicio è di evitare, attraverso l’individuazione di parametri tecnico-giuridici obiettivi, seppur elastici, che nel sistema dell’illecito civile “causation is a peg on which the judge can hang any decision he likes” 1. “La causa sia il gancio cui il giudice possa appendere ogni decisione che egli preferisca”, HART – HONORE’. Causation in the law, Oxford 1959, LII.
URI: http://hdl.handle.net/2307/629
Appears in Collections:X_Dipartimento di Diritto dell'Economia ed Analisi Economica delle Istituzioni
T - Tesi di dottorato

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