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http://hdl.handle.net/2307/5247
Title: | I modelli di prevenzione e la colpa da organizzazione nella responsabilità amministrativa da reato degli enti | Authors: | Russiani, Emanuela | Advisor: | Trapani, Mario | Keywords: | modelli di organizzazione e gestione interessi o vantaggi colpa da organizzazione responsabilità da reato degli enti |
Issue Date: | 19-Mar-2012 | Publisher: | Università degli studi Roma Tre | Abstract: | A undici anni dall’entrata in vigore del d.lgs. 8 giugno 2011, n. 231, figlio di una lunga gestazione animata dallo spirito di osteggiare il fenomeno della criminalità d’impresa, l’interesse dell’analisi si rivolge all’individuazione del ‘modello organizzativo’ previsto dal decreto e ai profili dell’organizzazione interna dell’ente, che pur rappresentando una novità nel sistema aziendale italiano, può farsi risalire alla diatriba sull’ammissibilità stessa di una responsabilità penale della persona giuridica. Nella prima parte dell’indagine sono stati evidenziati i fattori che hanno svolto un ruolo decisivo nel superamento della tradizione giuridica legata al principio societas delinquere non potest e successivamente l’analisi si è diretta verso i profili inerenti all’organizzazione dell’ente, alla distribuzione di funzioni e alla dislocazione di “garanti” all’interno dello stesso. Il passaggio seguente è stato quello di affrontare l’edificazione di quei dispositivi interni che operano direttamente sull’organizzazione dell’ente minimizzando il rischio di reato ma soprattutto determinando l’ente ad agire secondo direttive di legalità. Si arriva così alla definizione dei c.d. “modelli di organizzazione e gestione”, ovvero quei protocolli di auto-organizzazione di cui l’ente si serve per prevenire, appunto, la commissione di fatti di reato. Il compito propulsivo di diffusione delle regole che ordinariamente nel contesto sociale rispetto ai crimini è affidato allo Stato, in questo specifico ambito viene affidato alle imprese, atteso che l’ente, sia per le informazioni che possiede, sia per la capacità di incidere nel processo organizzativo, è il soggetto nelle migliori condizioni per prevenire o quantomeno contenere i rischi di commissione di reato da parte dell’organizzazione. Il modello organizzativo deve individuare le aree in cui il rischio di reato risulta avere probabilità di verificazione maggiori, dovrà, inoltre, tentare di individuare le modalità più ricorrenti attraverso cui vengono commessi gli illeciti, prevedere, quindi, meccanismi di controllo interno non solo sulla efficacia di tali misure quanto in generale sull’idoneità dei modelli predisposti riguardo la prevenzione del rischio di reato, in modo tale da poter, se necessario, apportare le giuste correzioni al sistema; inoltre, dovranno prevedere degli apparati disciplinari interni con lo scopo di sanzionare i comportamenti elusivi delle regole auto-normate. Gravando sull’impresa un onere di cura della propria reputazione come garanzia della sua stessa capacità di reddito si è affermata l’esigenza di assolvere tale onere proprio attraverso la predisposizione di tali modelli adottati su base volontaria, cosicché, la loro adozione ed efficace implementazione tenderà nel prossimo futuro a presentarsi come una sorta di passaporto, che consentirà agli enti di accedere a (o di non essere esclusi da) finanziamenti, agevolazioni, servizi, partecipazioni a gare, ecc., in altri termini garantirà loro una indispensabile certificazione di qualità organizzativa. Sono state inoltre presentate ed analizzate le principali incertezze maturate in dottrina riguardo il concetto di colpa organizzativa e al contempo sono state evidenziati i meriti che comunque devono riconoscersi a questa teoria nei termini in cui è stata elaborata. Riguardo al concetto di colpa organizzativa si è esposto che lo stesso è stato elaborato per consentire un’imputazione originaria e autonoma della responsabilità di un determinato fatto illecito in capo alle persone giuridiche; in particolar modo tale categoria pare essere stata costruita con il chiaro obiettivo di superare l’ostacolo che sul piano soggettivo è posto dall’incapacità di colpevolezza, in termini psicologici, degli enti. In estrema sintesi, dunque, la colpa di organizzazione si atteggia sia a criterio d’imputazione della responsabilità dell’ente sul piano soggettivo, ma anche a regola “pianificatoria” nel senso che induce l’ente ad auto – organizzarsi al fine di prevenire la commissione di un fatto di reato o comunque a ridurne il rischio andando così esente da responsabilità qualora tale reato dovesse di fatto essere consumato. Dunque, migliore apparirà l’organizzazione interna dell’ente, maggiore sarà il grado di diligenza raggiunto dallo stesso circa la prevenzione degli illeciti, e quindi minore sarà il rischio di essere ritenuto colpevole in caso di effettiva commissione di reato al suo interno; al contrario, minore risulterà essere l’organizzazione interna dell’ente, minore sarà il grado di diligenza messo in campo per fronteggiare il rischio di reato, e di conseguenza maggiore sarà la probabilità che il reato commesso ricada sull’ente. Prescindendo, poi, da quelle che possono essere le diverse letture delle disposizioni contenute nel d.lgs. n. 231 del 2001, con particolare riferimento agli artt. 5, 6, 7 e 8, in conclusione si può ritenere assolutamente fondato il fatto che attraverso la categoria della colpa organizzativa il legislatore abbia voluto separare la colpevolezza della persona fisica autrice del reato presupposto dalla colpevolezza dell’ente e che il modello organizzativo assuma una connotazione strategica, costituendo anche un’occasione per rivedere la struttura organizzativa e il sistema di controlli interni. | URI: | http://hdl.handle.net/2307/5247 | Access Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Dipartimento di Giurisprudenza T - Tesi di dottorato |
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