Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2307/5241
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dc.contributor.advisorBellisario, Elena-
dc.contributor.authorTrubiani, Franco-
dc.date.accessioned2016-09-14T14:05:19Z-
dc.date.available2016-09-14T14:05:19Z-
dc.date.issued2015-06-10-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2307/5241-
dc.description.abstractLa presente ricerca ha ad oggetto la tutela privatistica della microimpresa, alla luce della recente modifica legislativa di cui all’art. 7 del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con l. 24 marzo 2012, n. 27 (c.d. decreto “Cresci-Italia”), che ha modificato gli artt. 18-19 cod. cons., inserendo la microimpresa all’interno dei soggetti destinatari della protezione contro le pratiche commerciali scorrette. In particolare, il focus dell’analisi verte sull’accertamento di una rinnovata tendenza legislativa a porre interesse nei confronti delle PMI e, più specificamente delle microimprese, cercando di mettere in evidenza, secondo un approccio sistematico, gli elementi di efficienza delle norme e le criticità dei modelli di protezione predisposti dai legislatori, europeo e nazionale, nei confronti delle microimprese. Al fine di analizzare al meglio tale tendenza, si è indagato, in via preliminare, sui tentativi giurisprudenziali di estensione della nozione di consumatore: in particolare, la ricerca è partita dall’evoluzione del concetto di autonomia privata, per poi giungere all’intervento del legislatore europeo sulla protezione del consumatore, fino ad arrivare all’introduzione della nuova e peculiare figura del “turista”. Muovendo da queste considerazioni preliminari, si è giunti a rilevare come tali tentativi non siano andati a buon fine e pertanto, le soluzioni di politica legislativa sono mutate: infatti, come analizzato nel corso del secondo capitolo, i legislatori (sia europeo che nazionale) si sono mossi, attraverso diverse discipline settoriali, al fine di apprestare una tutela nei confronti di quelle figure che sono ricomprese nella definizione di “imprenditore debole”. Gli interventi in questione sono iniziati con la l. 18 giugno 1998, n. 192 (“Disciplina della subfornitura nelle attività produttive”) ed, in particolare, attraverso l’art. 9 recante “Abuso di dipendenza economica”, in seguito, la disciplina sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (d. lgs. 9 ottobre 2002, n. 231), la disciplina dell’affiliazione commerciale (c.d. franchising) (l. 6 maggio 2004, n. 129), il contratto di rete (l. 9 aprile 2009, n. 33) e le altre forme di aggregazione tra imprese, per arrivare, da ultimo, alla cessione di prodotti agricoli e agro-alimentari (art. 62, d.l. 24 gennaio 2012, n. 1). Nella seconda sezione del Capitolo II, si è dato conto dello sforzo dottrinale volto ad offrire una ricostruzione dogmatica delle discipline sopra citate, attraverso le categorie dei “contratti d’impresa”, “terzo contratto” e “contratto asimmetrico”. Delineato in questo modo il complesso e frammentario quadro delle disposizioni a protezione dell’imprenditore “debole”, nel terzo capitolo, dopo aver tratteggiato la nozione stessa di “microimpresa”, si è inteso procedere, dapprima, con sguardo comparatistico, esaminando il contributo offerto dal c.d. diritto privato europeo e dall’esperienza dell’ordinamento spagnolo; poi attraverso l’analisi sistematica delle disposizioni privatistiche italiane in materia di microimpresa. Si sono esaminate le norme in tema di pratiche commerciali scorrette e pubblicità ingannevole e comparativa, verificando la loro concreta attuazione attraverso l’analisi dei provvedimenti emessi dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm). Lo sguardo si è soffermato, inoltre, sull’istituto dello ius variandi bancario di cui all’art. 118 T.u.b. che, a seguito della modifica predisposta dalla l. 12 luglio 2011, n. 106, in attuazione del c.d. “decreto Sviluppo” (attraverso l’introduzione del co. 2-bis all’art. 118 del T.u.b.) riguarda le microimprese; infine si sono brevemente analizzate le altre norme riguardanti la microimpresa. L’inclusione della microimpresa nell’ambito di operatività della disciplina delle pratiche commerciali scorrette pone, tuttavia, alcuni interrogativi non ancora chiariti: ci si riferisce, in particolare, all’inedito parametro del c.d. “microimprenditore medio” che si è cercato di riempire di contenuti. Alla luce degli elementi qui sommariamente delineati, emerge un nuovo quadro normativo contraddistinto da un tutela del tutto frammentaria e parziale della microimpresa. Essa sembrerebbe porsi, in una posizione mediana, tra il singolo consumatore ed il professionista “forte”: a ben vedere, appare evidente che la posizione di debolezza del microimprenditore, per varie ragioni principalmente di natura economica, si avvicina moltissimo a quella del consumatore. Risulta altrettanto evidente che la tutela assicurata ai consumatori nei confronti dei professionisti sia di gran lunga superiore rispetto a quella dettata per le microimprese. Da un punto di vista sistematico, tuttavia, oggi si riscontrano all’interno dello stesso testo normativo, ovvero il Codice del consumo, una diversa elencazione di soggetti giuridici cui applicare determinate tutele. Infatti, l’art. 3 cod. cons. contiene le definizioni generali dei concetti giuridici utilizzati nel Codice, prevedendo le figure del consumatore e del professionista (oltre alle associazioni di consumatori e utenti e al produttore), ai fini dell’applicazione, in particolare, della disciplina delle clausole vessatorie ai sensi degli artt. 33 ss. e delle azioni collettive inibitorie e risarcitorie ex art. 37-140-140 bis. - 5 - L’art. 18 cod. cons., invece, prevede le figure del consumatore, del professionista ed anche della microimpresa, ai fini dell’applicazione della disciplina delle pratiche commerciali scorrette: in sostanza, le microimprese godono unicamente della tutela sulle pratiche commerciali scorrette ma non quella sulle clausole vessatorie. Si è proceduto, pertanto, ad ipotizzare i possibili scenari futuri, provando ad elaborare una ricostruzione della tutela della microimpresa, suggerendo alcune modifiche legislative (come l’allargamento alle microimprese della disciplina delle clausole vessatorie di cui agli artt. 33 ss. cod. cons. e la possibilità di accedere alle azioni inibitorie e risarcitorie, sia in via individuale che collettiva) volte ad offrire una maggiore protezione nei confronti di un soggetto che oggi, ancor più a causa della forte crisi economica che tuttora ci attaglia, risulta del tutto degno di una maggiore attenzione da parte del legislatore e di uno sforzo da parte della dottrina più sensibile a queste tematiche e della giurisprudenza.it_IT
dc.language.isoitit_IT
dc.publisherUniversità degli studi Roma Treit_IT
dc.subjectpratiche commerciali scorretteit_IT
dc.subjectmicroimpresait_IT
dc.subjectimprenditore deboleit_IT
dc.subjectdiritto privato europeoit_IT
dc.subjectazione di classeit_IT
dc.titleTutela privatistica della microimpresa: riflessi sulla nozione di consumatore e protezione dell'imprenditore "debole"it_IT
dc.typeDoctoral Thesisit_IT
dc.subject.miurSettori Disciplinari MIUR::Scienze giuridiche::DIRITTO PRIVATOit_IT
dc.subject.isicruiCategorie ISI-CRUI::Scienze giuridiche::Lawit_IT
dc.subject.anagraferoma3Scienze giuridicheit_IT
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
dc.description.romatrecurrentDipartimento di Studi Aziendali*
item.grantfulltextrestricted-
item.fulltextWith Fulltext-
item.languageiso639-1other-
Appears in Collections:X_Dipartimento di Studi Aziendali
T - Tesi di dottorato
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