Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2307/5203
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dc.contributor.advisorCherti, Stefano-
dc.contributor.authorPompilio, Antonello-
dc.date.accessioned2016-09-02T09:17:33Z-
dc.date.available2016-09-02T09:17:33Z-
dc.date.issued2015-06-24-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2307/5203-
dc.description.abstractIl presente lavoro esamina il tema della trascrizione delle domande giudiziali e delle sentenze, con particolare riferimento a quelle di accertamento. L'indagine, partendo dall'analisi dell'efficacia tipica della trascrizione nel nostro ordinamento, mira a metterne in risalto le particolarità in relazione allo specifico tema trattato. L'analisi si incentra sulla trascrizione delle domande giudiziali, in riferimento, specificamente, a quelle di accertamento. L'arduo tema trattato si pone sul crinale che separa il diritto civile dal processo. In termini generali, la trascrizione delle domande giudiziali, prevista dagli artt. 2652 e 2653 c.c., mira a risolvere conflitti fra l'attore che ha proposto la domanda e terzi aventi causa dal convenuto. Il conflitto è normalmente risolto sulla base della priorità della trascrizione. A differenza di quanto disposto da altre legislazioni, la trascrizione delle domande giudiziali non costituisce un requisito di procedibilità, ma vale solo ad individuare l'ambito soggettivo di efficacia della sentenza. Ciò, del resto, è conforme alla caratteristica propria della trascrizione di essere richiesta soltanto per la produzione di determinati effetti nei confronti dei terzi, non per la validità degli atti tra le parti. Con la formalità pubblicitaria in discorso si realizza un effetto prenotativo e cautelare, in forza del quale gli effetti della sentenza retroagiscono al momento della domanda stessa. La trascrizione non serve, dunque, a risolvere un conflitto tra acquirenti di un medesimo diritto reale, ma ha una efficacia “atipica” che è quella di conservare la situazione giuridica del bene per la durata del processo in cui si controverte in ordine a esso. Ne consegue che la tematica suddetta è intimamente connessa con quella della successione a titolo particolare nel diritto controverso, disciplinata dall’art. 111 c.p.c., che richiama proprio le norme sulla trascrizione. La norma de qua pone come presupposto l'ipotesi che il diritto controverso venga trasferito a titolo particolare durante il corso del processo. Più precisamente, in base alla soluzione accolta dal nostro diritto positivo, la pendenza del processo non incide sul potere di disposizione delle parti in ordine alla situazione sostanziale dedotta in giudizio. Il trasferimento di tale situazione non determina, però, perdita della legitimatio ad causam del dante causa: il processo prosegue fra le parti originarie, ma la sentenza esplica la sua efficacia anche nei confronti del successore a titolo particolare, ancorchè questi non sia intervenuto o non sia stato chiamato nel processo. Tale tematica, viene affrontata ed approfondita nel secondo capitolo. Specificamente, il nodo da sciogliere riguarda il problema relativo al coordinamento tra il quarto comma dell'art. 111 del codice di rito, che fa “salve le norme sulla trascrizione”, e gli artt. 2652 e 2653 c.c., vedendo se ed in quali casi questo coordinamento è effettivamente possibile. Si vedrà come al fine di comprendere l'esatta portata dell'art. 111 c.p.c., in riferimento alle norme sulla trascrizione delle domande giudiziali, sia fondamentale individuare con precisione il significato dell'espressione “diritto controverso”. Per altro verso, si vedrà come la trascrizione delle domande giudiziali produce, in taluni casi, oltre che effetti sul terreno processuale, anche effetti di diritto sostanziale, determinando l'inattaccabilità degli acquisti. Con specifico riferimento alle domande di accertamento, vengono in rilievo, in particolare, quelle di cui ai numeri 3, 4, 6 e 7 dell’art. 2652 c.c., e al n. 1 dell'art. 2653 c.c.: le domande dirette ad ottenere l'accertamento giudiziale della sottoscrizione di scritture private in cui si contiene un atto soggetto a trascrizione o a iscrizione; le domande dirette all'accertamento della simulazione di atti soggetti a trascrizione; le domande dirette a far dichiarare la nullità di atti soggetti a trascrizione e quelle dirette a impugnare la validità della trascrizione; le domande con le quali si contesta il fondamento di un acquisto a causa di morte; le domande dirette a rivendicare la proprietà o altri diritti reali su beni immobili e le domande dirette all’accertamento dei diritti stessi. L'indagine prosegue focalizzandosi sulla tematica degli acquisti a non domino e sul principio dell'apparenza di diritto, intimamente connessa a talune fattispecie esaminate. Nell'ultimo capitolo, viene affrontata la questione dei rapporti tra accertamento della proprietà e trascrizione, con particolare riferimento alle domande trascrivibili ai sensi dell'art. 2653, n. 1, c.c. e alla questione dell'accertamento dell'usucapione. In particolare, ci si sofferma sulla portata applicativa dell’art. 2651 c.c., che prevede la trascrizione delle sentenze di accertamento della avvenuta usucapione. Si indaga su quali siano gli effetti della trascrizione di una sentenza dichiarativa di acquisto per usucapione, posto che quest’ultima – a differenza di quanto avviene negli ordinamenti che adottano il sistema dell’iscrizione anziché quello della trascrizione – nel nostro ordinamento, può sempre maturare a prescindere dalle risultanze dei registri immobiliari. A differenza di quanto avviene nel regime tavolare, nel regime ordinario del codice civile il conflitto tra acquirente a titolo derivativo e acquirente per usucapione è sempre risolto a favore dell'usucapiente rispetto all'acquisizione posteriore per atto tra vivi, indipendentemente dalla trascrizione della sentenza che accerta l'usucapione e della sua anteriorità rispetto alla trascrizione dell'acquisto a titolo derivativo. Il problema si pone in generale per gli acquisti a titolo originario, trattandosi di accertare se l’omessa trascrizione di tali acquisti non comporti alcuna conseguenza negativa e, per converso, se la intervenuta trascrizione della sentenza non comporti, anch’essa, alcuna conseguenza, né diretta, né indiretta. Si pone, ad esempio, la questione se, ed in che termini, un bene immobile usucapito possa costituire oggetto di un successivo atto di vendita, senza che l’acquisto del diritto di proprietà per usucapione sia prima accertato con una sentenza dichiarativa debitamente trascritta.it_IT
dc.language.isoitit_IT
dc.publisherUniversità degli studi Roma Treit_IT
dc.titleLa trascrizione delle domande giudiziali e delle sentenze di accertamentoit_IT
dc.typeDoctoral Thesisit_IT
dc.subject.miurSettori Disciplinari MIUR::Scienze giuridiche::DIRITTO PRIVATOit_IT
dc.subject.isicruiCategorie ISI-CRUI::Scienze giuridiche::Lawit_IT
dc.subject.anagraferoma3Scienze giuridicheit_IT
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
dc.description.romatrecurrentDipartimento di Giurisprudenza*
item.grantfulltextrestricted-
item.languageiso639-1other-
item.fulltextWith Fulltext-
Appears in Collections:Dipartimento di Giurisprudenza
T - Tesi di dottorato
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