Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2307/5023
Title: Esercizio improprio dell'azione penale
Authors: Fiorelli, Giulia
Advisor: Marafioti, Luca
Keywords: abuso
azione
imputazione generica
nullità
Issue Date: 27-May-2015
Publisher: Università degli studi Roma Tre
Abstract: Il presente lavoro assume come punto focale l’esercizio, in maniera non sempre corretta, dell'azione penale nel suo evolversi durante l'iter processuale. A tal fine, lo studio prende le mosse dall'evoluzione storico-dogmatica del concetto di azione e, in particolare, dall'influenza esercitata dalle dottrine processualcivilistiche sull'inquadramento della natura giuridica dell'azione penale, evidenziando le difficoltà incontrate nella trasposizione di categorie concettuali privatistiche, quale appunto il diritto soggettivo, all'interno del rito penale. Il vizio di fondo, sotteso alle teorie di derivazione privatistica doveva rinvenirsi nell'erroneo convincimento di poter equiparare il contrasto che insorgeva tra accusa e difesa nel processo penale al binomio attore-convenuto delineato nel rito civile e, in particolare, avvicinare la posizione rivestita dall'attore (parte) a quella assunta dal pubblico ministero (organo di Stato). La partecipazione di costui al giudizio in qualità di organo di Stato nell'esercizio di una funzione pubblica, lo rendeva difficilmente accostabile, ancora prima che all'attore nel processo civile, alle stesse parti private presenti nel giudizio penale. Invero, il pubblico ministero non aspirava a soddisfare un interesse giuridicamente autonomo e contrario a quello perseguito dall'imputato, agendo esclusivamente a tutela dell'interesse generale all'osservanza della legge. La suddetta finalità, in quanto realizzabile tanto attraverso la condanna del colpevole quanto il proscioglimento dell’innocente, connotava di astrattezza la natura dell'azione penale: questa veniva promossa a prescindere, cioè, dall'esistenza o meno della ragione o del torto di chi agiva. La natura dell'azione penale ha, tuttavia, subito un profondo mutamento con il passaggio dal vecchio al nuovo codice di rito: la scelta del legislatore di collocare all'esito delle indagini preliminari il promovimento dell'addebito ha, infatti, contribuito ad arricchire, in termini di concretezza, la natura dell’azione penale. Rispetto allo schema tracciato dal codice Rocco, il pubblico ministero, avendo alle spalle l’espletamento di tutte le investigazioni necessarie a consentire una ponderata scelta sulla sostenibilità dell'accusa in giudizio, deve ritenersi in grado di avanzare una specifica domanda verso il giudice affinché proceda all’accertamento della responsabilità dell’imputato. La collocazione del potere d'accusa all'esito della fase investigativa, connotando di concretezza la natura dell'azione penale, non poteva che incidere, altresì, sulle modalità di formulazione dell'addebito, imponendo al pubblico ministero un maggiore rigore descrittivo nell'enunciazione dell'imputazione affinché sia agevole individuare il fatto in tutte le sue componenti rappresentative che valgano ad identificarlo, determinarlo e specificarlo. E proprio nel perseguimento di questa esigenza deve cogliersi la modifica apportata al testo degli artt. 417 e 429 c.p.p. dall'art. 18 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, con la quale il legislatore ha affinato, in capo al pubblico ministero, il dovere di definire il fatto oggetto dell'imputazione «in forma chiara e precisa»: se la chiarezza implica la descrizione del fatto autonomamente individuabile, attinente alla qualità descrittiva; la precisione implica la descrizione del fatto sufficientemente dettagliata, attinente invece alla quantità descrittiva. L’introduzione di un maggiore rigore descrittivo, seppur d’ausilio alla redazione del capo d’imputazione, non ha, tuttavia, impedito il diffondersi di prassi giudiziarie in linea del tutto difforme dalle previsioni normative. Due sono in particolare le ipotesi in cui l'imputazione non risulta conforme al modello legale. L'imputazione generica, quando il pubblico ministero, nel formularla, si limita a ricalcare la lettera della norma incriminatrice, senza attualizzare o descrivere specificamente tutti gli elementi (la condotta, l'evento, la collocazione spazio temporale dell'episodio criminoso) e l'imputazione alternativa, quando all'interno della medesima imputazione sono presenti due o più ricostruzioni fattuali in antitesi/alterità tra loro in modo che una ricostruzione esclude necessariamente l'altra. Quanto ai rimedi volti a sanare siffatte patologie non esiste, tuttavia unanimità di vedute nel panorama dottrinario e giurispudenziale. Nel silenzio della legge in ordine ad una specifica sanzione d'inammissibilità o di nullità per l'ipotesi in cui il titolare dell'accusa si fosse sottratto al dovere di enunciare compiutamente il fatto oggetto di contestazione, invalse nella prassi una lettura estensiva della disciplina delle contestazioni suppletive prevista dall'art. 423 c.p.p., in virtù della quale il giudice dell'udienza preliminare sollecita il pubblico ministero affinché provveda alle opportune precisazioni e integrazioni. E, solo in caso di mancato adeguamento dell'imputazione da parte del pubblico ministero nei termini indicati dall'ordinanza del giudice, quest'ultimo può emettere il provvedimento conclusivo di restituzione degli atti al pubblico ministero e determinare la regressione del procedimento, in applicazione analogica dell'art. 521, comma 2, c.p.p., onde consentire il nuovo esercizio dell'azione penale. Tale schema procedurale, avallato da una nota pronuncia delle Sezioni Unite, omette, tuttavia, di considerare gli aspetti dell'addebito formulato in modo generico rilevanti sul piano delle cause di nullità disciplinate dall'art. 178 c.p.p. Escludere, tout court, il rimedio della nullità a favore di rimedi correttivi endofasici, significa, trascurare completamente il ruolo svolto dalla richiesta di rinvio a giudizio all'interno dell'udienza preliminare, poiché l'imputazione, oltre a rappresentare l'essenza dell'atto d'impulso processuale volto ad instaurare il giudizio, costituisce il substrato su cui si articola il thema probandum ed il thema decidendum del processo stesso. Ne discende che l'insufficiente descrizione dell'addebito si traduce nella simultanea lesione del corretto promovimento dell'azione penale, di cui all'art. 178, lett. b), c.p.p. e del diritto di difesa dell'imputato, di cui all'art. 178, lett. c), c.p.p., entrambe riconducibili nell'alveo delle cause di nullità di ordine generale.
URI: http://hdl.handle.net/2307/5023
Access Rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
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T - Tesi di dottorato

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