Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2307/4624
Title: Le garanzie postvendita tra regolamentazione del mercato e tutela dei consumatori nella filiera distributiva
Authors: Caizzone, Walter
Advisor: Cuffaro, Vincenzo
Keywords: filiera distributiva
Issue Date: 5-Jun-2013
Publisher: Università degli studi Roma Tre
Abstract: La presente ricerca si propone innanzitutto l’obiettivo di illustrare ed analizzare – senza alcuna pretesa di esaustività – la disciplina delle garanzie nella vendita di beni di consumo attraverso una lettura delle disposizioni che, discostandosi dal tradizionale approccio dogmatico, miri in particolare ad indagare i rapporti nell’ambito della filiera distributiva al fine di individuare le principali cause che, di fatto, ne hanno ad oggi sostanzialmente impedito una corretta e puntuale applicazione da parte degli operatori commerciali, con il conseguente generale pregiudizio degli interessi dei consumatori. Muovendo da tale analisi, le cui argomentazioni possono essere supportate anche dalle evidenze istruttorie dell’attività posta in essere, in materia, dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, si è tentato di suggerire alcuni spunti di riflessione in merito alle possibili misure che, anche alla luce delle recenti iniziative del legislatore comunitario e nazionale, possano contemperare la duplice esigenza di fornire una più ampia ed effettiva tutela degli interessi dei consumatori garantendo al tempo stesso un più corretto ed equo funzionamento del mercato e, in particolare, delle relazioni commerciali lungo la filiera distributiva. A tal fine, nel capitolo I viene illustrata nel dettaglio la disciplina generale sulla vendita di beni di consumo evidenziando altresì, laddove il dato testuale lo consente, l’obiettivo del legislatore comunitario e nazionale di conseguire un più elevato livello di protezione dei consumatori evitando distorsioni della concorrenza nel mercato, con il risultato finale di inserire la tutela del consumatore in una prospettiva più ampia quale, appunto, la garanzia dell’ordinato funzionamento del mercato. In tal senso, ad esempio, possono leggersi i considerando n. 1, 4 e 5 della direttiva 99/44/CE, la previsione di un temperamento alla disciplina sulla presunzione di conformità del contratto di cui all’art. 129, comma 4, del Codice del consumo, la rilevanza attribuita in alcune fattispecie alle dichiarazioni pubbliche del produttore, le previsioni generalmente considerate riconducibili al bisogno di certezza della conservazione del contratto, il sistema gerarchico dei rimedi attribuiti al consumatore che tiene conto delle esigenze del venditore e favorisce l’immediata e prevalente esperibilità di tutele ripristinatorie o in forma specifica. Ma è soprattutto l’art. 131 del Codice del consumo, oggetto di trattazione nel capitolo II, la disposizione che più di ogni altra presenta finalità caratteristiche ed effetti regolatori dei mercati intermedi in quanto, pur con i limiti esposti, appresta una specifica tutela in favore del venditore finale cui viene attribuito il diritto di rivalersi nei confronti degli altri soggetti che operano lungo la medesima filiera distributiva. In questo contesto vengono illustrate le problematiche emerse in ordine alla mancata attuazione da parte degli operatori commerciali della disciplina delle garanzie postvendita nel primo decennio di entrata in vigore della medesima. Tra le possibili cause, si evidenzia la previsione della derogabilità della disciplina sul regresso e, più in generale, la necessità di prevedere una qualche forma di regolamentazione delle relazioni tra i diversi operatori commerciali al fine di assicurare un più corretto ed equilibrato funzionamento dei mercati in cui gli stessi operano. Nel capitolo III, l’illustrazione dettagliata del funzionamento dei sistemi e delle reti di assistenza postvendita viene completata da una rassegna di pronunce dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, dalla cui attività istruttoria emerge una serie di reiterate condotte pregiudizievoli per i consumatori ed è inoltre possibile evincere chiaramente i principali fattori che causano tali condotte nonché un più chiaro assetto degli effettivi rapporti contrattuali all’interno della filiera distributiva. Le predette considerazioni hanno evidenziato l’esigenza di una qualche forma di intervento che possa offrire una soluzione alle problematiche individuate, colmando le attuali lacune normative ovvero correggendo le disposizioni che presentano maggiori criticità per i diversi soggetti interessati. Nel capitolo IV, pertanto, si tenta in primo luogo di dimostrare che l’eventuale previsione di una forma di responsabilità diretta del produttore per i difetti di conformità del bene comporterebbe un più elevato livello di soddisfazione degli interessi dei consumatori non solo in ragione dell’evidente innalzamento del livello di tutela giuridica ma, anche, nel lungo termine, attraverso un aumento della qualità standard dei prodotti conseguente proprio a tale istituto che, infatti, potrebbe costituire un notevole incentivo per gli stessi produttori ad investire nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei servizi di assistenza. Più concreta, tuttavia, in una prospettiva de iure condendo, appare l’ipotesi di un intervento volto al riconoscimento della figura di contraente debole che non sia limitata ai soli consumatori, in maniera tale da consentire, coerentemente con i più recenti orientamenti giurisprudenziali, che la ratio della disciplina sull’abuso di dipendenza econmica di cui all’art. 9 della legge sulla subfornitura possa elevarsi a principio generale in materia contrattuale, da applicarsi a tutte le fattispecie in cui lo squilibrio contrattuale sia determinato da distorsioni patologiche del mercato. Al riguardo, le più recenti tendenze normative sembrano infatti muoversi proprio nel senso di un definitivo riconoscimento – e della conseguente tutela – delle imprese “deboli”. In tal senso, infatti, vengono richiamate la recente direttiva 2011/7/UE, in materia di lotta ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, e la legge 11 novembre 2011 n. 180, “Norme per la tutela della libertà d’impresa. Statuto delle imprese”, che all’art. 10, comma 2, ha introdotto la previsione di una presunzione di abuso di dipendenza economica in caso di violazione diffusa e reiterata della disciplina sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali posta in essere ai danni delle imprese, con particolare riferimento a quelle piccole e medie. Per altro verso ancora, si è riferito di come la disciplina dell’impresa “debole” si estende oggi anche al settore dei rapporti contrattuali aventi ad oggetto la cessione di prodotti agricoli e agroalimentari di cui all’art. 62 del D.L. 1/2012. Come si è tentato di illustrare, tuttavia, quest’ultima norma si discosta dall’approccio tradizionale della legislazione antitrust tipizzando una serie di condotte commerciali sleali tra imprese, così di fatto introducendo nel nostro ordinamento una nuova categoria concettuale che, forse, potrebbe meglio garantire, rispetto agli strumenti tradizionali, un corretto ed equilibrato svolgimento delle relazioni commerciali c.d. B2b. Si è inoltre avuto modo di riferire di come il precedente italiano trovi rispondenza nei richiamati tentativi del legislatore comunitario di predisporre strumenti adeguati per contrastare il fenomeno delle pratiche commerciali scorrette tra imprese nell’ambito della catena distributiva, dapprima limitatamente al comparto alimentare e, successivamente, estendendo tale tentativo a tutti i settori attraverso il menzionato Libro verde sulle pratiche commerciali scorrette nella catena di fornitura alimentare e non alimentare. Al riguardo, tuttavia, occorre infine precisare che sebbene simili iniziative, volte a regolamentare i rapporti verticali tra imprese, possano in apparenza sembrare estranei rispetto alla finalità di tutela del consumatore intesa in senso stretto, secondo un approccio tradizionale, cionondimeno si è tentato di evidenziare – con il supporto delle evidenze emerse dall’attività istruttoria dell’AGCM – come la disciplina contrattuale di tali rapporti, associata al concreto dispiegarsi delle condotte poste in essere dagli operatori commerciali, produca effetti diretti proprio nella sfera dei consumatori finali la cui tutela, di conseguenza, presuppone necessariamente un corretto svolgimento delle relazioni tra tutti i soggetti coinvolti.
URI: http://hdl.handle.net/2307/4624
Access Rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
Appears in Collections:X_Dipartimento di Studi Aziendali
T - Tesi di dottorato

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