Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2307/4623
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dc.contributor.advisorResta, Eligio-
dc.contributor.authorDiotallevi, Gilda-
dc.date.accessioned2015-06-01T10:50:04Z-
dc.date.available2015-06-01T10:50:04Z-
dc.date.issued2013-06-06-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2307/4623-
dc.description.abstractL’impostazione generale della presente ricerca si sostanzia in una lenta ricostruzione del tema delle future generazione, dal loro studio prettamente teorico-filosofico alla trasposizione nel campo del diritto passando attraverso il percorso geo-politico della loro giuridificazione. Dal momento infatti in cui il termine generazione e la sua semantica rilevante sono fuoriusciti dall’indiscriminato del linguaggio ordinario per entrare nella cultura giuridica si è creato uno spazio normativo nuovo e si è dato l’avvio ad un processo che possiamo definire di Verrechtlichung. Ovvero ad una operazione normativa di “incorporazione” attraverso cui il diritto decostruisce l’originario significato di” future generazioni” per tradurlo in un lessico per sé rilevante e perciò governabile. La paradossalità però risiede nel fatto che ogni cambiamento all’interno di un sistema non si pone mai come neutro ma crea sempre problemi di compatibilità , nel nostro caso col diritto e con le classiche categorie giuridiche. Da qui la necessità : A) da un lato di seguire le tracce che il diritto ed i suoi testi hanno lentamente seminato per ricomporre una sorta di percorso geopolitico (che va dalle prime Costituzioni illuministiche ai testi legislativi più attuali, dalle Carte, Dichiarazioni, Convenzioni, Trattati ai riconoscimenti normativi delle generazioni future a diversi livelli ordinamentali ) capace di mostrare le forme, i luoghi ed i contenuti propri della giuridificazione. Attraverso una griglia cronologicamente orientata del materiale normativo Internazionale, Comunitario, Costituzionale, Statale, Infra-statuale è stato possibile allargare la nostra prospettiva oltre la direzione temporale, dentro uno spazio stratificato, pluridimensionale che il diritto, forse per primo, ha saputo racchiudere. B) di ricomporre, o almeno tentare di farlo, le discrasie esito di compiuti o mancati esercizi di compatibilità. Mi riferisco a problemi di : Definizione /identità. Le molteplici teorizzazioni dell’identità/soggettività condividono tutte l’intensione di definire quelli delle future generazioni: Diritti, senza prendere coscienza del fatto che se pure ci si riuscisse non si uscirebbe da alcune questioni paradossali -la fissazione di diritti precostituiti oggi per le generazioni di domani potrebbe risultare non utile alla realizzazione di una garanzia che varia nel tempo -la strategia rimediale potrebbe arrivare a definire ipertroficamente fattispecie giuridicamente tutelate - il legislatore sarebbe costretto a decidere in fretta su una questione che attengono invece ad un ambito più grande di quel che può regolare in un lasso di tempo relativamente breve. Azionabilità/ rappresentanza. L’azionabilità rappresenta uno dei punti più delicati del sistema del diritto applicabile alla categoria “ future generazioni”, che, pur definendosi diritti per via della tradizione , sono inevitabilmente senza soggetto , senza azionabilità, senza lobbies, quindi senza tutela o a tutela debole ed eventuale. Se anche paventassimo un sistema di superamento della categoria “future generazioni.” dai limiti spazio-temporali e ci tirassimo quindi fuori dalla dialettica diritti doveri, ci troveremmo a dover creare un tutore, un rappresentante dei diritti/interessi futuri che alle generazioni abbiamo attribuito. Si correrebbe il pericolo che dietro la parvenza di una tutela si creino invece sistemi e finzioni marcatamente etnocentriche .Il diritto dovrebbe invece servire a lasciare alle future generazioni campi di scelte, non a scegliere in suo nome, al suo posto. L’unico vero modo per dare realmente tutela alle future generazioni è quello di lasciarle libere di auto-determinarsi. Gli ambiti che più risentono dell’intervento dell’uomo e che quindi più avrebbero bisogno di tutela sono quello :GENETICO (PROTEZIONE DELLA BIODIVERSITÀ E DEL GENOMA UMANO) AMBIENTALE (PRESERVAZIONE DEGLI ECOSISTEMI) CULTURALE (CONSERVAZIONE DELLA DIVERSITÀ DEL PATRIMONIO CULTURALE) Reciprocità -la necessaria corrispondenza tra diritti e doveri che ostacola la possibilità di includere le future generazioni nei testi di diritto cogente. -il problema della scomposizione di un meccanismo di imputazione, che ha legato nella cultura occidentale l’idea di rispondere di qualcosa solo all’idea di rispondere a qualcuno, nel senso che deve esserci sempre qualcuno a cui rispondere. Bisognerebbe cercare di sganciarsi da una dimensione giusrazionalistica di stampo negativo, puntando sui doveri dell’attuale generazione invece che sui possibili interessi/diritti di soggetti ancora non presenti1. Il sistema della politica non può non assumersi le sue responsabilità, prima fra tutte quella di darne attuazione, avviandosi all’effettività della loro tutela ,altrimenti non saremo certo in grado di lasciare aperte alle generazioni future opzioni almeno non minori di quelle che abbiamo noi oggi. Laddove la Costituzione italiana al comma 1 dell'art. 2 ribadisce il proprio fondamento nei «doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale». Responsabilità e Giustiziabilità C) Fino a giungere ad un tentativo di costruzione di un’ Etica nuova. Una volta infatti che la categoria di “Generazione futura” si è immessa nel discorso giuridico e si è mostrata cambiata, libera da chiusure spazio temporali, ha mostrato la sua indipendenza rispetto al tempo. Mi riferisco alla impossibilità di parlare di giustizia dentro una generazione senza doversi necessariamente riferirsi alle generazioni. La questione inter-generazionale3 diviene questione intertemporale di equità.4 Un nuovo imperativo etico, distante da quello kantiano diretto all’individuo nella dimensione presente del suo agire, che evoca una coerenza di tipo metafisico e non logico, non dell’atto in se, ma dei suoi “effetti ultimi con la continuità dell’attività umana nell’avvenire”: agisci in modo che le conseguenze delle tue azioni siano compatibili con la permanenza di un’autentica vita umana sulla terra. Tutto ci riporta infatti alla costruzione di uno spazio di libertà consentita in presenza di altri, ad una dimensione universalizzante. Tale luogo, in cui tutte le generazioni convivono senza delimitazioni spazio temporali e che attiene alla radice più profonda dell’appartenere all’umanità, si è cercato di ricostruire e ricomporre nel lungo lavoro qui riportato. Esso rappresenta da un lato uno spazio inedito, in cui la giustizia è declinabile solo nella sua dimensione di inclusività, dall’altro la cornice di riferimento dentro cui si è delineato il problema della teoria normativa delle generazioni future. Nel difficile rapporto tra giustizia, etica e diritto si è assistito a momenti di compatibilità, di corretta traduzione tra un sistema e l’altro. Ma più spesso paradossi linguistici ed ambivalenze ermeneutiche non sono stati del tutto risolvibili. Uno tra tutti il fatto che a parlare in nome delle future generazioni e a rappresentarle è comunque il presente. Per quanto la cognizione della capacità di influire sul futuro sia effettiva, ogni scelta del presente nasconde una quota inevitabile di etnocentrismo e quindi corre il rischio di rappresentare la vita di altri sulla base di parametri proprio- così come - di destinare agli altri modelli propri5. Il conseguente paradosso teorico, che lo studio delle generazioni ha prodotto, è stato quello di aver voluto ricostruire la teoria normativa delle generazioni future sulla falsa riga di quella dei soggetti presenti, prestando così il fianco alle critiche di quella parte della dottrina che nega la possibilità dell’esistenza ora di diritti per le future generazioni. Partendo infatti dalla premessa che per poter ascrivere ad un individuo un diritto è necessario che esso esista e sia in grado di far valere una tale pretesa, le persone esistenti oggi, non solo non avrebbero obblighi giuridici, ma neanche sarebbero gravate da obblighi morali. Ma il diritto stesso spesso trova il modo di aggirare limitazioni categoriali e definitorie. In realtà la dimensione della giustizia formale per prima si è resa conto che per essere garantita essa si sarebbe dovuta ridescrivere attraverso il concetto di intertemporalità. Come ci ricorda Rawls infatti per riuscire a perseguire i principi di giustizia “ non c’è concesso trattare le generazioni in modo differente solo per il motivo che vengano prima o dopo nel tempo6”. E questo perché una società ben ordinata , uno Stato che voglia perseguire regole efficaci e giuste, dovrà organizzarsi come sfera pubblica in cui l’ “equo sistema di cooperazione sociale si estenda nel tempo da una generazione alla successiva.7 La sfida che questo lavoro ha accettato senza indugio è stata quella di indagare il non semanticamente accertato, il limite estremo tra giustizia e diritto come tra teoria e prassi , tra dimensioni descrittive e prescrittive come tra cognitivo e normativo. Il problema della non completa compatibilità della questione generazionale con le categorie esistenti è stato supplito attraverso ricerche di modelli e tecniche decisionali capaci di regolare l’agire collettivo e di disporre i presupposti per scelte il più possibile eque. “Questi termini equi, che sono tali in quanto specificano i diritti e i doveri fondamentali, modellano quella forma di cooperazione che è la struttura di base della società nelle sue istituzioni principali, quali la costituzione, il regime economico, l’ordinamento giuridico. Tutto ciò si configura come un sistema unico di cooperazione8”. Insieme ad una diversa concezione dalla società, più attenta ai bisogni dell’umanità tutta scorre un sotterraneo eppur necessario discorso metagiuridico capace di trasformare l’essere umano in uomo che possiede umanità. D) Di cercare di costruire teoricamente una vera e propria Teoria delle future generazioni , del loro tempo stratificato ed intertemporale e del loro lessico rilevante. I soggetti nella loro “originaria” co- appartenenza ( dentro lo spazio comune dell’umanità)realizzano contemporaneamente un “compimento” delle e nelle relazioni fattuali ed una “destinazione” delle e nelle relazioni potenziali. Questo perché la destinazione non è metafisicamente prestabilita, è in divenire, è il vivere una vita orientata al futuro del suo destino che ci accomuna. . I soggetti che condividono un arco temporale, una generazione, e che non sembrano possedere nessuna convergenza di vita o valori, innegabilmente non possono non convenire sul fatto di essere obbligati a con-vivere. La condizione di fatto del convivere di generazioni o di uomini diversi dentro una generazione deve necessariamente dar luogo a forme nuove di coesistenza, non basate sulla ricerca di una comune fondazione o di una comune origine, quanto su un comune destino. Come dire, non rivolgendo lo sguardo indietro alla ricerca di un comune passato10, ma avanti. Il futuro, il destino, la progettazione dell’essere è ciò che nella più diversa possibilità di esito ci accomuna. Heidegger11 ci ricorda infatti che la Storia costituita dal destino “ non ha il suo centro di gravità ne’ nel passato, ne’ nel presente, e nella sua connessione col passato, ma nell’accadere autentico dell’esistenza quale scaturisce dall’avvenire dell’esserci. La storia.. getta le sue radici nel futuro[…]” A dare speranza che le questioni etiche e quelle giuridiche, in continua ed evolutiva inferenza tra loro, possano finalmente parlare un linguaggio comune sarà proprio la responsabilità, ovvero la possibilità di rispondere ad un dialogo che accomuna “coloro che non hanno comunità”. Coloro che cioè non condividono aspetti esclusivi, ma che si appellano a ciò che si ha in comune: il senso di umanità che la giustizia, fosse anche solo formale, potrà tradurre in agire pratico.it_IT
dc.language.isoitit_IT
dc.publisherUniversità degli studi Roma Treit_IT
dc.subjectgenerazioneit_IT
dc.subjecttempoit_IT
dc.subjecteticait_IT
dc.subjectresponsabilitàit_IT
dc.titleFuture generazioniit_IT
dc.typeDoctoral Thesisit_IT
dc.subject.miurSettori Disciplinari MIUR::Scienze giuridiche::FILOSOFIA DEL DIRITTOit_IT
dc.subject.isicruiCategorie ISI-CRUI::Scienze giuridiche::Lawit_IT
dc.subject.anagraferoma3Scienze giuridicheit_IT
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
dc.description.romatrecurrentDipartimento di Giurisprudenza*
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