Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2307/40785
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dc.contributor.advisorTrapani, Mario-
dc.contributor.authorPiccoli, Marco-
dc.date.accessioned2022-05-20T11:55:56Z-
dc.date.available2022-05-20T11:55:56Z-
dc.date.issued2019-03-22-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2307/40785-
dc.description.abstractIl lavoro analizza le tendenze più recenti in materia di c.d. “reati di opinione”, tentandone una ricostruzione a tre livelli: teorico-filosofica (capitolo 1), di parte generale (capitolo 2) e di parte speciale (3). Il focus di parte speciale è dedicato al controverso e attuale tema dei reati di negazionismo: una spinta di criminalizzazione che, inaugurata a livello europeo da una decisione quadro del 2008, compie nell’anno in corso un decennio di vita. Addivenire ad un’esatta definizione di “reato di opinione” rappresenta uno sforzo insidioso da cui autorevole dottrina si è astenuta; è questa una premessa a cui la trattazione ha tenuto fede, limitandosi a considerare tale categoria alla stregua di una dicitura meramente riassuntiva, che non presenta una piena e autonoma spendibilità scientifica. Nondimeno, la tesi cerca di inquadrare tale categoria tanto nel telaio assiologico garantista quanto nell’architettura costituzionale e sovranazionale, individuando i potenziali punti di frizione, rispettivamente: nel c.d. “principio di materialità del reato”, nell’articolo 21 della Costituzione e nell’articolo 10 della Convenzione europea dei diritto dell’Uomo. Le problematiche sollevate spaziano dal contemperamento tra libertà d’espressione e ragioni di sicurezza e di non discriminazione, all’estensione di garanzie generali quali la tassatività della norma penale. La scelta di focalizzare la trattazione sui reati di negazionismo riflette una valutazione di quest’ultimi come di “reati di opinione” par excellence, nella formulazione dei quali il legislatore accosta gli specifici contenuti dell’opinione “criminale” a un implicito proposito di discriminazione violenta o finanche di eversione. Quando il precetto penale è costruito sulla perorazione di uno specifico discorso, senza riguardo alcuno al contesto in cui è pronunciato o alle intenzioni che animano l’oratore, la legge sta compiendo una scelta estrema: quella di presumere che ad un certo contenuto corrisponda una certa finalità e, pertanto, una specifica offesa che merita di essere punita. Il fatto che i legislatori di molti paesi d’Europa abbiano esplicitamente stabilito che le prerogative punitive dello Stato si estendono al “discorso sulla storia” ha reso chiaro, a mente della trattazione, quanto fragile sia la fiducia circa il consolidamento della comunità civile europea intorno ad alcuni dei propri valori fondativi. L’adozione di una diffusa legislazione anti-negazionista, che metta al bando l’eresia di tesi dissenzienti con gli elementi più fondamentali ed intimi della costruzione comunitaria, rappresenta un segnale d’allarme che non deve essere ignorato.en_US
dc.language.isoiten_US
dc.publisherUniversità degli studi Roma Treen_US
dc.titleREATI DI OPINIONE E GIURISPRUDENZA EUROPEAen_US
dc.typeDoctoral Thesisen_US
dc.subject.miurSettori Disciplinari MIUR::Scienze giuridiche::DIRITTO PENALEen_US
dc.subject.isicruiCategorie ISI-CRUI::Scienze giuridicheen_US
dc.subject.anagraferoma3Scienze giuridicheen_US
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
dc.description.romatrecurrentDipartimento di Giurisprudenza*
item.languageiso639-1other-
item.grantfulltextrestricted-
item.fulltextWith Fulltext-
Appears in Collections:Dipartimento di Giurisprudenza
T - Tesi di dottorato
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