Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2307/40632
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dc.contributor.advisorClarizia, Renato-
dc.contributor.authorRitunno, Tiziana Maria-
dc.date.accessioned2022-03-25T13:55:42Z-
dc.date.available2022-03-25T13:55:42Z-
dc.date.issued2017-06-21-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2307/40632-
dc.description.abstractQuesta tesi analizza il tema della segregazione patrimoniale come effetto di un negozio di destinazione. Il fenomeno in esame riguarda gli atti che costituiscono un vincolo di destinazione su una massa determinata di beni, vincolo che, qualora debitamente trascritto, provoca inoltre una limitazione della responsabilità patrimoniale. L’effetto di destinazione e l’effetto di limitazione della responsabilità (c.d. segregazione patrimoniale) sono differenti e pensabili autonomamente, ma in questo caso risultano indissolubilmente connessi. Contro tale fattispecie, come prodotto dell’autonomia privata, è stata quasi unanime la dottrina in quanto incompatibile con il dogma dell’indivisibilità del patrimonio e quello dell’universalità della responsabilità patrimoniale sancito dall’articolo 2740, 1° comma, c.c., ed inoltre, con il principio di tipicità e di tassatività dei diritti reali e delle forme di pubblicità. La situazione è mutata con l’introduzione dell’articolo 2645-ter c.c., che prevede la possibilità di trascrivere l’atto pubblico di destinazione su beni immobili o mobili registrati per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela, riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni o ad altri enti o persone fisiche. I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione solo per debiti contratti per tale scopo. Si tratta, quindi, di un negozio giuridico di destinazione, di fonte privata, con effetto segregativo unilaterale il cui limite è rappresentato dalla realizzazione di interessi meritevoli di tutela. Nonostante la previsione normativa, lacunosa ed imprecisa, non appare condivisibile l’opinione che individua in tale istituto solo un mezzo per frodare i creditori e violare il principio dell’universalità della responsabilità patrimoniale e gli altri principi dell’ordinamento giuridico. Si propone di rintracciare nell’introduzione dell’atto di destinazione ex articolo 2645-ter c.c. nuove e diverse ragioni come la crisi della “soggettivazione” quale tecnica per realizzare destinazioni particolari dei beni e la ricerca di uno strumento più duttile per assolvere alla volontà di legare o dismettere un proprio bene a favore di un terzo per destinarlo a un certo fine. Ed il fatto che la limitazione della responsabilità patrimoniale sia il prodotto dell’autonomia privata non ha come logica conclusione la realizzazione di un atto in frode alla legge o in frode ai creditori. Attraverso un’interpretazione letterale e sistematica della disposizione, è possibile rintracciare nell’ordinamento i limiti e i mezzi di tutela in caso di abusi nella costituzione e gestione del vincolo di destinazione. A tale dimostrazione tende il presente lavoro, nel buon intento di giustificare anche teoricamente, entro i suoi veri limiti, una forma di segregazione patrimoniale, che è già stata e continua ad essere di grande utilità e di incontestabile efficacia per la realizzazione di alcuni scopi meritevoli di tutela. Non appare opportuno ancorare il giudizio di meritevolezza al piano della validità del negozio di destinazione perché porta ad un’ingiustificabile compressione dell’ambito di applicazione dell’istituto in esame e ad un’alterazione delle competenze del notaio. Al contrario, se il concetto di liceità e quello di meritevolezza si pongono su due piani diversi - il primo sul piano della validità ed il secondo sul piano dell’opponibilità - si può rilevare che l’assenza della liceità conduce ad un giudizio di nullità, mentre la mancanza della meritevolezza degli interessi comporta la stipula di un atto di destinazione, valido tra le parti, ma inefficace nei confronti dei terzi. In questo modo,non si appiattisce il concetto di meritevolezza in quello di liceità e si riesce, almeno in parte, a trovare un punto di equilibrio tra le finalità destinatorie e la tutela dei diritti dei terzi, in particolare dei creditori. L’esito negativo del giudizio aprirà ai creditori la possibilità di attivare una serie di strumenti per tutelare le ragioni del credito, rendendo inefficacie nei loro confronti l’effetto di segregazione che crea il negozio di destinazione a seguito della trascrizione ai sensi dell’articolo 2645-ter c.c. Anche i recenti interventi legislativi, tra cui spicca il nuovo articolo 2929-bis c.c., si muovono in quest’ottica, consentendo ai creditori di accelerare la realizzazione del credito agendo direttamente in esecuzione senza dover dimostrare il danno patito.en_US
dc.language.isoiten_US
dc.publisherUniversità degli studi Roma Treen_US
dc.subjectNegozio di destinazioneen_US
dc.titleLA SEGREGAZIONE PATRIMONIALE E L'ARTICOLO 2645-ter c.c.en_US
dc.typeDoctoral Thesisen_US
dc.subject.miurSettori Disciplinari MIUR::Scienze giuridiche::DIRITTO PRIVATOen_US
dc.subject.isicruiCategorie ISI-CRUI::Scienze giuridicheen_US
dc.subject.anagraferoma3Scienze giuridicheen_US
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
dc.description.romatrecurrentDipartimento di Giurisprudenza*
item.languageiso639-1other-
item.grantfulltextrestricted-
item.fulltextWith Fulltext-
Appears in Collections:Dipartimento di Giurisprudenza
T - Tesi di dottorato
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